Grazie al supporto della dott.ssa Mirta Verlato (fondatrice dello studio WITHIN specializzato in consulenza fiscale internazionale, riorganizzazione societarie, passaggi generazionali e pianificazione patrimoniale), affrontiamo nuovamente il tema della pianificazione finanziaria e patrimoniale, esplorando ed entrando in profondità nel concetto di Wealth Advisory & Planning (WAP) e negli strumenti e servizi che nel panorama odierno vengono più diffusamente impiegati in funzione del raggiungimento degli obiettivi essenziali di una consulenza WAP: protezione, conservazione, accrescimento e trasmissione di patrimoni individuali e familiari, in un’ottica di ottimizzazione fiscale.
In termini generali, un’analisi WAP richiede e “mobilita” specifiche competenze in materia di pianificazione fiscale, protezione patrimoniale (in particolare rispetto ai rischi legali e fiscali legati all’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale) e programmazione strategica ai fini della trasmissione tra le generazioni di patrimoni familiari e/o imprenditoriali, da realizzare attraverso l’individuazione ed esecuzione delle operazioni di finanza straordinaria più confacenti allo scopo.
In primis, il professionista WAP deve valutare la composizione del patrimonio del Cliente, analizzare e comprendere lo status delle relazioni all’interno della famiglia nonché fra la famiglia, l’impresa (ove esistente) ed il patrimonio già accumulato, alla ricerca delle migliori soluzioni, da un lato, in un’ottica di protezione e conservazione del patrimonio esistente (privato ed imprenditoriale) e, dall’altro, finalizzate ad una corretta ed efficace pianificazione successoria intergenerazionale.
Parte Seconda: analisi di alcuni strumenti a supporto della consulenza WAP
Esistono una serie di prodotti e di strumenti che possono essere proposti alla clientela, al fine di gestire al meglio la pianificazione finanziaria e patrimoniale.
Di seguito vengono presentati tre strumenti: la società fiduciaria, la polizza assicurativa e il trust.
La società fiduciaria
Cos’è
La società fiduciaria è un intermediario finanziario (come tale sottoposto a vigilanza da parte delle autorità competenti) che si occupa di offrire al cliente una serie di strumenti adeguati alla sua situazione finanziaria, patrimoniale e familiare, tra i quali i più diffusi sono:
- Il Mandato Fiduciario
È il contratto con il quale il fiduciante conferisce ad una società fiduciaria un incarico per l’amministrazione di specifici beni o valori di sua proprietà.
La Fiduciaria non ha potere discrezionale nell’amministrazione del patrimonio ad essa affidato ma agisce esclusivamente sulla base delle istruzioni ricevute dal Mandante-Fiduciante.
Il mandato può essere con intestazione (in tal caso la Fiduciaria diviene il soggetto formalmente intestatario dei beni di proprietà del Fiduciante) oppure senza intestazione (in tal caso la Fiduciaria si limita ad amministrare fiduciariamente i beni per conto del Mandante, senza tuttavia assumerne la titolarità formale). - L’intestazione di polizze sulla vita
Una società fiduciaria può essere incaricata di sottoscrivere, in qualità di Contraente, una polizza vita per conto del Fiduciante.
Lo schema dell’intestazione fiduciaria di contratto assicurativo sulla vita può rivelarsi un efficace strumento di tutela e trasmissione del patrimonio familiare e di pianificazione successoria.
Generalmente, inoltre, una società fiduciaria può essere chiamata ad intervenire in qualità di formale intestataria del contratto di investimento allo scopo di garantire la massima riservatezza in ordine all’identità del titolare effettivo del capitale investito. - L’Escrow Agreement
Un escrow account ha la funzione di garantire il buon esito dell’accordo negoziale sottostante (ad esempio, la compravendita di un’azienda, di un intangible o di un immobile). All’escrow agent – che tipicamente può essere una società fiduciaria – viene di norma conferito l’incarico di consegnare i beni vincolati (beni specifici e/o somme di denaro) agli aventi diritto, all’avverarsi delle condizioni predefinite dalle Parti del contratto principale (da cui deriva l’obbligo di consegna/pagamento che l’escrow agreement è destinato a garantire).
A livello normativo, le società fiduciarie si inquadrano come società la cui attività consiste nell’amministrazione, per conto di terzi, di beni o titoli.
Una società fiduciaria può:
- assumere l’amministrazione di beni e di patrimoni per conto di soggetti terzi, assumendone (o meno) la formale intestazione;
- rappresentare gli azionisti o gli obbligazionisti nelle assemblee di società;
- agire in qualità di escrow agent.
Esistono diverse tipologie di società fiduciarie. In particolare, i rapporti di amministrazione o gestione che interessano le fiduciarie possono essere suddivisi in:
- Amministrazione statica: il rapporto fiduciario è caratterizzato dall’assenza di qualsiasi autonomo potere di disposizione da parte della Fiduciaria sui beni del Fiduciante e dall’impossibilità per la Fiduciaria di proporre al Fiduciante qualsiasi forma o strategia di investimento;
- Amministrazione dinamica: il rapporto fiduciario è strumentale alla tempestiva esecuzione delle operazioni disposte nell’interesse del Fiduciante ed aventi ad oggetto la gestione del risparmio ed il suo impiego (svolgono, tipicamente, tale tipo di amministrazione “dinamica” le Fiduciarie di emanazione bancaria).
È opportuno evidenziare che l’intestazione fiduciaria di beni non configura un trasferimento di proprietà: si tratta di una mera intestazione formale dei beni, a scopo di amministrazione, la cui proprietà sostanziale rimane in capo al soggetto fiduciante.
La Fiduciaria non ha alcun potere discrezionale nell’amministrazione dei beni: essa può compiere esclusivamente gli atti espressamente previsti nell’oggetto dell’incarico, esercitando solo i poteri conferiti dal Fiduciante mediante il rilascio di specifiche istruzioni scritte.
Il Fiduciante deve preventivamente mettere a disposizione della Fiduciaria tutti i mezzi necessari per l’esecuzione dell’incarico ovvero prestare idonee garanzie.
L’intestazione fiduciaria garantisce l’assoluta separazione dei patrimoni del mandante e della mandataria, cosicché non si verifica alcuna “confusione” tra il patrimonio della Fiduciaria ed i beni dei Fiducianti.
L’intestazione fiduciaria è fiscalmente trasparente: ne deriva che gli effetti di qualsiasi operazione compiuta dalla Fiduciaria si generano direttamente ed esclusivamente in capo al Fiduciante, soggetto ad imposizione fiscale sulla base del suo specifico status tributario.
È molto frequente che, in base al mandato fiduciario, la società fiduciaria agisca in qualità di sostituto d’imposta ai fini della tassazione alla fonte dei redditi incassati per conto del Fiduciante, di modo che tali redditi non debbano essere dichiarati dal contribuente-fiduciante nella propria dichiarazione annuale dei redditi (e ciò assicura, al contempo, comodità e riservatezza).
In quanto intermediario di secondo livello, ai sensi della disciplina anti-riciclaggio, la società fiduciaria è tenuta a comunicare alla banca depositaria le generalità del titolare effettivo dei conti da essa amministrati per conto del soggetto fiduciante.
Il mandato fiduciario è revocabile in qualsiasi momento.
Esempi di servizi fiduciari utilizzabili in ambito professionale e imprenditoriale
- La Fiduciaria può assumere l’amministrazione di partecipazioni sociali attraverso l’intestazione fiduciaria, occupandosi in particolare di:
- acquistare partecipazioni e titoli di debito in società non quotate;
- intervenire (in qualità di socio) in fase di costituzione di società di capitali e/o di sottoscrizione di aumenti di capitale;
- erogare finanziamenti, per conto del Fiduciante, alle società cui partecipa;
- esercitare una funzione di rappresentanza nelle assemblee di soci e/o obbligazionisti;
- sottoscrivere patti parasociali.
- La Fiduciaria può agire quale escrow agent nell’ambito di un contratto di escrow:
- Il contratto di escrow è un contratto tra due o più soggetti in base al quale le Parti contraenti affidano ad un terzo soggetto (escrow agent) il mandato per regolare la compravendita di beni mobili ed immobili, ma anche di partecipazioni societarie o aziende;
- A seguito della stipula di un contratto di escrow, le Parti di un contratto (ad esempio, nel caso di una compravendita, il venditore e l’acquirente) depositano presso l’escrow agent il bene oggetto della transazione ed il suo controvalore in denaro;
- Il bene e la somma depositata vengono amministrati (fiduciariamente) per conto dei depositanti fino al momento in cui, al verificarsi di una determinata condizione, saranno consegnati, rispettivamente, al compratore e al venditore.
Esempi di utilizzo di un Escrow Agreement
Lo scopo e la funzione di un Escrow Agreement consistono nel garantire il buon esito dell’operazione principale sottostante;
Mediante un Escrow Agreement, somme o beni vengono depositati in garanzia presso un soggetto terzo indipendente. All’avverarsi di una determinata condizione contrattualmente stabilita, le somme o i beni vengono consegnati all’avente diritto.
Un accordo di Escrow, quindi:
- svolge una funzione di garanzia: l’Escrow ha generalmente l’obiettivo di garantire le Parti rispetto al buon esito del rapporto principale;
- ha natura accessoria: l’Escrow presuppone l’esistenza di un rapporto sottostante principale
Obiettivo principale di un accordo di Escrow è garantire:
- il buon fine di operazioni di compravendita di quote o azioni;
- il pagamento di indennizzi relativi a contratti di acquisizione societaria in conseguenza di sopravvenienze passive;
- la tutela degli interessi delle parti in contratti di compravendita che prevedono pagamenti e trasferimenti delle partecipazioni differiti o dilazionati nel tempo;
- la way-out di un fondo di private equity (put/call option, consentire la quotazione, drag along…) in contratti di investimento tra il fondo stesso ed i soci di maggioranza della società target.
Esempi di servizi offerti in ambito personale o familiare
- Servizi di investimento prestati da intermediari finanziari terzi (sotto forma di rapporti amministrati o di gestioni patrimoniali), servizi bancari, prodotti finanziari assicurativi (polizze vita) possono essere fatti oggetto di intestazione fiduciaria per garantire la massima riservatezza nei confronti di terzi.
- La Fiduciaria può assumere l’intestazione di rapporti accesi presso intermediari finanziari esteri, intervenendo quale sostituto d’imposta (di modo che i redditi derivanti da tali rapporti non debbano essere indicati e tassati nella dichiarazione dei redditi del contribuente, titolare dei suddetti rapporti, ma scontino la tassazione alla fonte, a titolo definitivo).
- Un mandato di intestazione fiduciaria può essere utile per dare attuazione ad incarichi di esecuzioni testamentarie e/o di divisioni ereditarie.
- Un mandato di intestazione fiduciaria può essere utilizzato (per motivi di riservatezza) per effettuare donazioni per conto del Fiduciante.
- L’attribuzione di un incarico di amministrazione fiduciaria (con o senza intestazione) può risultare un utile strumento al servizio della pianificazione successoria finalizzata alla trasmissione dei beni agli eredi.
- L’amministrazione di partecipazioni sociali tramite intestazione fiduciaria garantisce la massima riservatezza, senza che ciò comporti la rinuncia in capo al Fiduciante alla titolarità effettiva e quindi al controllo di pacchetti azioni o quote di partecipazione.
L’intestazione fiduciaria garantisce la riservatezza nei confronti dei terzi circa la titolarità effettiva dei beni amministrati; per questo, tradizionalmente, viene utilizzata per proteggere la privacy del cliente nella detenzione di patrimoni mobiliari o di quote di partecipazione in società di capitali.
Polizze Vita
Cosa sono
La polizza vita è un contratto assicurativo a prevalente contenuto finanziario, concluso tra un soggetto (il contraente-investitore) ed un’impresa di assicurazione operante nel ramo “vita”, la quale si obbliga a pagare un capitale (o una rendita) al verificarsi dell’evento assicurato (che può essere la morte oppure la sopravvivenza della persona assicurata).
Nell’ambito di un contratto di assicurazione sulla vita:
- il Contraente è la persona che sottoscrive il contratto con la Compagnia di assicurazione; definisce il contenuto della polizza (durata, modalità di gestione del capitale investito, individuazione dei beneficiari per il “caso vita” e per il “caso morte”); paga il/i premio/i; ed eventualmente può riscattare anticipatamente la polizza;
- l’Assicurato è la persona fisica con riferimento alla quale viene predeterminato il rischio/evento oggetto dell’assicurazione;
- i Beneficiari in caso di vita sono coloro che riceveranno le prestazioni assicurative in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto (si noti che questa categoria di Beneficiari è presente solo nei contratti “a durata determinata”);
- i Beneficiari in caso di morte sono coloro che riceveranno le prestazioni assicurative in caso di decesso della persona assicurata (evento che determina l’automatica scadenza del contratto).
Generalmente si distingue fra le tre seguenti principali tipologie di “polizze vita”:
- Polizze caso vita che prevedono l’erogazione della prestazione da parte della Compagnia (liquidazione del capitale o di una rendita) se l’Assicurato è ancora in vita alla scadenza del contratto (si noti che il “caso vita” è previsto solo nei contratti “a durata determinata”);
- Polizze caso morte che prevedono il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente nel caso in cui si verifichi il decesso dell’Assicurato in costanza di contratto (questa previsione caratterizza le polizze c.d. “a vita intera”);
- Polizze miste che uniscono in un unico contratto entrambe le coperture (i.e. il caso vita ed il caso morte).
Ciascuno di questi eventi legati alla vita della persona assicurata (vita e/o morte) identifica anche il rischio assicurato.
Polizza vita come strumento di pianificazione fiscale
Capitalizzazione composta e tassazione differita dei proventi delle polizze vita
In vigenza del contratto assicurativo, gli eventuali proventi finanziari generati dalla gestione dei fondi sottostanti alla polizza non sono soggetti a tassazione, poiché il momento impositivo è differito fino al riscatto/liquidazione della polizza.
Il differimento della tassazione determina un apprezzabile vantaggio finanziario.
Di seguito vengono riepilogati i profili fiscali di maggior interesse delle polizze vita:
- Tassazione dei proventi delle polizze vita ai fini delle Imposte Dirette
- Liquidazione del capitale ai Beneficiari “caso vita” ed in ipotesi di riscatto della polizza da parte del Contraente
Fatta eccezione per la quota dei proventi delle polizze vita derivanti dall’investimento del capitale in Titoli di Stato italiani o in titoli emessi da Paesi esteri with-list (per i quali l’aliquota di tassazione è sempre pari al 12,50%), i proventi eventualmente contenuti nel capitale liquidato al Contraente a fronte del riscatto totale o parziale della polizza, così come quelli compresi nelle somme corrisposte dalla Compagnia ai Beneficiari “caso vita” (in ipotesi di polizza a durata determinata giunta a scadenza), si qualificano come redditi di capitale di cui all’art. 44, co. 1, lett. g-quater), DPR 917/1986 e, come tali, sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’art. 26-ter, DPR 600/1973 (Imposta Sostitutiva) attualmente pari al 26%.
NOTA BENE: l’aliquota dell’Imposta Sostitutiva è ridotta al 20% per i proventi delle polizze (in essere) capitalizzati nel periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2014 e al 12,50% per qualsiasi provento maturato antecedentemente. - Liquidazione del capitale ai Beneficiari “caso morte”
Ai fini fiscali, la somma che viene riconosciuta ai Beneficiari designati nel contratto per il “caso morte” può essere idealmente scomposta in due parti:
1. il capitale liquidato dalla Compagnia a copertura del c.d. rischio demografico (correlato alla probabilità che si verifichi l’evento assicurato, i.e. la morte della persona assicurata) (c.d. Capitale Rischio Demografico);
2. il capitale riferibile alla componente finanziaria dell’investimento (c.d. Capitale Finanziario).
Ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, DPR 601/1973, nel testo attualmente in vigore, le somme percepite dai Beneficiari in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita al verificarsi del caso morte, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) limitatamente al Capitale liquidato dalla Compagnia a titolo di copertura del Rischio Demografico.
Di contro, il Capitale Finanziario corrisposto dalla Compagnia ,al verificarsi del caso morte può invece comprendere una quota qualificabile come reddito di capitale da assoggettare all’Imposta Sostitutiva del 26% (ridotta al 12,50% per la parte eventualmente riferibile all’investimento medio annuale della polizza in Titoli di Stato italiani ed esteri white-list ed equiparati).
Il reddito da assoggettare ad Imposta Sostitutiva è pari alla differenza (se positiva) tra il Capitale Finanziario ed il totale dei premi versati dal Contraente (al netto della quota di essi specificamente destinata all’assicurazione del rischio demografico).
- Imposta di successione in caso di liquidazione del capitale ai Beneficiari “caso morte”
Il nostro ordinamento esclude dall’attivo ereditario “le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali (…) stipulate dal defunto”.
Alla luce della previsione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 346/1990 (sopra citata), le polizze vita possono godere della totale esenzione dall’imposta di successione (fatto salvo il caso in cui ne venga negata la funzione “previdenziale”, da intendersi come idoneità della polizza a fungere da strumento di capitalizzazione del risparmio a medio lungo termine).
Polizza come strumento di protezione del patrimonio
Strumento altamente flessibile
- La polizza può essere riscattata dal Contraente in qualunque momento;
- Anche i Beneficiari possono essere modificati in qualunque momento dal Contraente;
NOTA BENE: sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei legittimari eventualmente lesi nel loro diritto alla quota di legittima. - La polizza vita garantisce ampia flessibilità nella gestione del sottostante e nella scelta degli strumenti utilizzabili nonché nella scelta del numero dei contraenti (anche due o più) e dei beneficiari (anche due o più).
Strumento che garantisce la riservatezza
Un investimento fatto tramite una polizza vita garantisce, in sé, un certo livello di riservatezza, che può essere ulteriormente accresciuto laddove si decida di utilizzare una società fiduciaria come Contraente-Intestatario.
Dalla lettura congiunta dei commi dell’art. 1923 del Codice Civile si evince inoltre che:
- Per quanto riguarda i frutti del capitale conferito in polizza, l’impignorabilità e l’insequestrabilità si consolidano immediatamente, con la sottoscrizione della polizza;
- Per quanto riguarda, invece, i premi versati, valgono i termini della revocatoria ordinaria e fallimentare e le condizioni di cui sopra si consolidano al momento in cui risultano trascorsi i periodi definiti dalle relative norme di legge.
Strumento ai fini di garanzia
Una polizza può essere posta a garanzia di operazioni di finanziamento (sulla base di una richiesta esplicita del Contraente) se collocata tramite un broker.
Il Trust
Cos’è
Soggetti ed oggetto del trust
Il trust è un rapporto in virtù del quale un soggetto (il disponente o settlor) trasferisce la proprietà di determinati beni ad un terzo (il trustee) affinché quest’ultimo li amministri e gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo (talora ed opportunamente sotto la supervisione di un guardiano).
Funzione dell’istituto
Mediante un trust sono perseguibili molteplici finalità che spaziano dalla tutela del patrimonio al passaggio generazionale di beni e aziende familiari, fino all’assistenza di soggetti deboli.
Chi può istituire un trust
Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica.
Oggetto del trust
Tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto (ad es. titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni di aziende di famiglia, quote di società immobiliari, oggetti preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni di investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili).
Costituzione del trust e conferimento ed impiego dei beni in Trust
- In base al diritto italiano, le modalità di istituzione di un trust possono sono due:
- per atto tra vivi;
- tramite testamento.
- La prassi dei trust interni normalmente prevede un atto istitutivo di trust meramente programmatico, cui successivamente si affiancano negozi dispositivi eseguiti ad hoc, tramite i quali si effettua il conferimento dei beni a favore del trust;
- Il conferimento di beni al trust viene considerato un atto di liberalità.
- Essendo un atto a titolo gratuito esso è soggetto alla possibile dichiarazione di inefficacia (art. 64 L.F.) o revocatoria fallimentare od ordinaria.
- Il disponente – istituendo il trust e conferendo in esso i propri beni – perde la proprietà degli stessi a favore del trustee che ne diventa a tutti gli effetti il proprietario;
- Il trustee è, comunque, un proprietario fiduciario e, pertanto, deve impiegare quanto gli viene trasferito e disporne esclusivamente secondo le disposizioni dell’atto istitutivo di trust;
- È possibile prevedere all’interno dell’atto istitutivo di trust la nomina di un soggetto, il c.d. guardiano, affidando allo stesso la funzione di supervisore dell’operato del trustee;
- I beni costituenti il fondo in trust – a meno che l’atto istitutivo di trust ponga divieti in tal senso – possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno, vincolati dal trustee per realizzare le finalità previste dall’atto medesimo.
I vantaggi del Trust
- Segregazione patrimoniale: il patrimonio del trust risulta separato rispetto a quello personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile stato di fatto e di diritto è che qualunque vicenda personale e/o patrimoniale possa colpire questi soggetti, essa non potrà mai travolgere i beni segregati in trust;
- Unitarietà e continuità di gestione di un patrimonio: il trustee, essendo l’unico proprietario dei beni conferiti in trust, può assicurare una gestione unitaria e continuativa nel tempo degli stessi, in conformità agli scopi e nel rispetto dei limiti individuati dal disponente nell’atto istitutivo di trust;
- Ultrattività: attraverso il trust, il disponente può perseguire determinate finalità, il cui orizzonte temporale di realizzazione viene svincolato dalla sua esistenza in vita, attribuendo in tal modo certezza all’attuazione degli scopi programmati nell’atto di trust che, in assenza di esso, potrebbero invece essere vanificati dal sopraggiungere della morte del disponente (non essendo altrimenti raggiungibili attraverso gli istituti giuridici tradizionali);
- Garanzia di riservatezza: poiché l’istituzione del trust determina l’insorgere di una nuova intestazione proprietaria in capo ad un soggetto (il trustee) diverso dal disponente, si può ricorrere a tale strumento anche nelle situazioni in cui si vogliano compiere determinate operazioni in piena riservatezza.
Tipologie di Trust
- Trust di tipo fiduciario: il disponente attribuisce i beni ad un altro soggetto affinché li amministri, custodisca e ne disponga, a vantaggio di uno o più beneficiari ovvero in quanto destinati ad uno specifico scopo (trust di scopo);
- Trust di garanzia: il disponente trasferisce beni o somme di denaro a garanzia del soddisfacimento dei credito vantato da determinati creditori;
- Blind trust: il disponente conferisce il proprio patrimonio ad un consiglio direttivo che lo amministra per suo conto, scegliendo liberamente le forme di investimento più opportune, senza obbligo di rendicontazione, fino alla scadenza del termine prestabilito o fino al verificarsi di una determinata condizione.
Profili fiscali del Trust – Imposte Indirette
- La costituzione del trust sconta l’imposta di registro nella misura fissa di € 200;
- Allo stato attuale della legislazione e alla luce della più recente evoluzione della giurisprudenza di Cassazione, sembra finalmente andare consolidandosi l’orientamento secondo cui il conferimento di beni in trust (effettuato da un disponente persona fisica fiscalmente residente in Italia) non deve essere assoggettato ad imposta di donazione ma soltanto ad imposta di registro in misura fissa (non trattandosi di un atto di attribuzione patrimoniale).
Per effetto di tale indirizzo interpretativo, l’applicazione dell’imposta di donazione viene quindi differita fino al momento dell’effettiva (e definitiva) devoluzione dei beni in trust a favore dei beneficiari. - Per la determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili in relazione all’imposta di donazione (quando dovuta), occorre verificare il rapporto intercorrente tra disponente e beneficiari (non quello tra disponente e trustee). Pertanto, se i beneficiari sono:
- coniuge e parenti in linea retta del disponente (figli, nipoti, genitori): 4% sul valore eccedente la franchigia (pari ad € 1 milione per ciascun beneficiario);
- fratelli/sorelle: 6% sul valore eccedente la franchigia (pari ad € 100.000 per ciascun fratello beneficiario);
- parenti entro il 4° grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6% (senza franchigia);
- altri soggetti diversi dai precedenti: 8% (senza franchigia).
- Nel caso di conferimento in trust di aziende o partecipazioni di controllo, si ha diritto all’esenzione dall’imposta di donazione ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 a condizione che:
- il trust abbia durata non inferiore a 5 anni (dalla data del conferimento);
- il trust non sia revocabile né discrezionale;
- i beneficiari finali del trust siano il coniuge e/o i discendenti del disponente;
- il trustee prosegua l’esercizio dell’attività di impresa ovvero detenga il controllo delle partecipazioni ricevute per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
- Secondo l’Agenzia delle Entrate, i) l’atto di disposizione, con effetti traslativi, a favore del trust di beni immobili o diritti reali immobiliari (esistenti In Italia), così come ii) il successivo atto di trasferimento dei beni immobili e/o diritti medesimi allo scioglimento del trust, nonché iii) i trasferimenti di tali beni e/o diritti eventualmente effettuati durante la vita del trust, sono atti soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (3%).
Pertanto, se il patrimonio in trust è composto anche da beni immobili o diritti reali immobiliari, secondo la penalizzante interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria sopra riferita, qualsiasi atto con effetto traslativo sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (pari, rispettivamente, al 2% e 1%). Gli atti che sconterebbero tale tassazione indiretta proporzionale sarebbero quindi:- Il conferimento in trust di immobili o diritti reali immobiliari (esistenti in Italia);
- Il successivo trasferimento dei beni immobili dal trust a terzi (con fuoriuscita degli stessi dal trust);
- I trasferimenti di immobili ai beneficiari effettuati in sede di scioglimento del trust (ancorché gli immobili assegnati abbiano già scontato le suddette imposte in sede di conferimento nel trust).
Va tuttavia segnalato che si sta affermando un interessante filone giurisprudenziale (per ora a livello di giudici di merito) secondo cui l’immissione di beni immobili in trust deve scontare soltanto le imposte ipo-catastali in misura fissa.
Profili fiscali del Trust – Imposte Dirette
Il regime ai fini delle imposte dirette dipende dalla configurazione specifica del trust.
Per qualificare un trust ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi, bisogna verificare, in particolare, se:
- il trust è residente o non residente (rileva la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale);
- il trust è un ente commerciale o un ente non commerciale (la distinzione tra “EC” e “ENC” dipende dall’oggetto esclusivo o principale del trust);
- il trust è fiscalmente “opaco” o “trasparente” (ove la classificazione dipende dal fatto che i “beneficiari di reddito” siano (o meno) nominalmente individuati).
Mirta Alessia Verlato
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