Nell’ordinamento italiano, oltre alla successione legittima e quella testamentaria, c’è una successione cosiddetta necessaria.
La legittima è il diritto di successione che spetta ai congiunti più stretti (il coniuge, i figli e in mancanza di questi, gli ascendenti) anche contro la volontà del defunto.
Ai legittimari la legge garantisce in via successoria una quota di valore della massa formata sia dai beni dell’asse ereditario che da quelli che sono stati donati dal defunto quando quest’ultimo era ancora in vita. Pertanto, la quota di legittima, è un’entità non omogenea e non coincidente con la quota di eredità.
L’interesse dei legittimari è quello di acquisire la quota di eredità che è loro spettante per legge, è un diritto successorio che ha come contenuto il potere di acquisire o direttamente o mediante un’azione giudiziaria, i beni dell’eredità e i beni donati dal defunto fino alla concorrenza del valore della legittima.
In sintesi, il diritto di legittima non è un diritto su specifici beni del disponente, bensì un diritto su una quota del patrimonio appartenente a quest’ultimo, detratti i debiti e fittiziamente aggiunti i beni donati quando era ancora in vita.
Il diritto del legittimario si sostanzia, quindi, nel potere di conservare la quota di legittima e garantisce il diritto di successione del legittimario anche contro la volontà del testatore. Alla luce della sua funzione conservativa, la quota di legittima prende il nome di riserva.
Tuttavia, le disposizioni del testatore lesive della quota di legittima non sono già nulle o annullabili, bensì soggette a riduzione1, ovvero ad essere private del loro effetto attraverso un’opportuna azione giudiziaria.
In contrapposizione alla quota di legittima c’è una parte del patrimonio di cui il testatore può, viceversa, disporre a proprio piacimento che prende il nome di quota disponibile.
È importante chiarire che la successione legittima e quella necessaria non sono la stessa cosa.
Infatti, mentre la prima serve a garantire la ripartizione dell’asse ereditario nel momento in cui manchino le disposizioni testamentarie del de cuius, la seconda ha una mera funzione correttiva, perché va ad operare sugli errori commessi dal defunto nel disporre del proprio patrimonio, senza rispettare la quota che la legge garantisce ai congiunti più prossimi.
Quando manca completamente il testamento, allora saranno le regole della successione legittima a regolare la suddivisione dei lasciti del defunto.
All’opposto, si avrà la successione necessaria nel momento in cui un testamento c’è, ma viola i diritti che la legge attribuisce ai più stretti congiunti del defunto.
Situazione analoga si può verificare nel momento in cui il de cuius, mentre era ancora in vita, aveva effettuato delle donazioni per un valore eccedente la quota di riserva2 dovuta ai legittimari, anche qui, infatti, opereranno le regole proprie della successione necessaria.
1. L’azione di riduzione è quell’azione giudiziale, prevista dagli articoli 553 e ss., a tutela dei legittimari, ovvero dei loro eredi o aventi causa, nel caso in cui siano lesi nella loro quota di legittima, a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate dal de cuius durante la sua vita.
2. La quota di riserva è quella parte del patrimonio della quale il testatore non potrà disporre, in quanto indisponibile, poiché riservata ai soggetti legittimari o riservatari.