La Cassazione con l’ordinanza n. 11101 del 27 aprile 2023 ha applicato i principi sanciti dalle Sezioni Unite con la nota sentenza 11421/2021 stabilendo che nel caso in cui il beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita muoia prima del contraente (rectius assicurato), nel diritto alla prestazione subentrano gli eredi del beneficiario premorto, per la stessa quota che sarebbe stata lui spettante.
Nello specifico, il contraente di una polizza di assicurazioni sulla vita aveva designato quali beneficiari i suoi eredi legittimi ed era poi deceduto senza lasciare figli e senza essersi sposato.
E così, al momento della sua morte, gli eredi legittimi erano a) la sorella, per la quota di metà, b) i due figli di un fratello premorto – in virtù del meccanismo della rappresentazione (ovvero per subentro dei discendenti all’ascendente), c) i tre nipoti del fratello premorto (figli del suo terzo figlio anch’egli premorto al contraente) – per un diciottesimo sempre per rappresentazione.
Orbene, poiché i beneficiari di un’assicurazione sulla vita acquisiscono il diritto alla prestazione al momento della loro designazione, si possono configurare tre diverse fattispecie:
- se l’erede legittimo muore prima del contraente ma dopo la sua specifica designazione, la prestazione assicurativa è dovuta a coloro che succedono per rappresentazione al soggetto premorto per la quota pari a quella che sarebbe stata a lui spettante;
- se l’erede legittimo del contraente premuore rispetto alla stipula del contratto assicurativo, ognuno di coloro che divengono eredi legittimi alla morte del contraente, acquisiscono il diritto iure proprio a ricevere l’indennizzo della polizza – in questo caso la liquidazione sarà per quote uguali tra tutti gli eredi.
In estrema sintesi, in materia di liquidazione delle polizze vita ad oggi sono recepiti dall’ordinamento tre distinti principi:
- innanzitutto, la designazione generica di “erede” come beneficiario di un’assicurazione sulla vita determina l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestono tale qualità;
- inoltre, la ripartizione dell’indennizzo tra aventi diritto non deve essere effettuata secondo le regole successorie bensì a ognuno dei creditori spetta una quota uguale dell’indennizzo;
- in ultimo, se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente/assicurato, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto prendendo in considerazione – ai fini della determinazione della quota dovuta – il momento della nomina e quello del decesso.