Dopo un’introduzione dedicata al funzionamento del riciclaggio di denaro, il nostro percorso sull’antiriciclaggio prosegue con un approfondimento sulla normativa di riferimento e sulle figure coinvolte nell’attività di prevenzione.
Da un punto di vista strettamente giuridico, l’Italia vanta il primato di essere tra i primi Paesi ad avere inserito nel proprio ordinamento il reato di riciclaggio. Il riciclaggio, infatti, sanzionato dall’art.648 del Codice Penale, punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Combattere l’utilizzo di denaro o beni provenienti da attività illecite, tuttavia, non esaurisce l’ambito della tutela legale predisposta dal nostro ordinamento, in quanto esiste, dall’altro lato, una puntuale normativa che ha lo scopo di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.
La cd. normativa antiriciclaggio, sviluppatasi conformemente agli standard europei e internazionali, si basa principalmente sul decreto legislativo n.231 del 21 novembre 2007 che ha recepito le direttive europee in materia (2005/60/CE, (UE) 2015/849, (UE) 2018/843) nonché, sul decreto legislativo n. 109 del 2007 per quanto attiene al contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, modificati a loro volta dal decreto legislativo n. 125 del 2019 e dal decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019.
L’assetto del sistema normativo di prevenzione del riciclaggio si fonda principalmente sulla collaborazione tra gli operatori, le autorità amministrative, gli organi investigativi e l’autorità giudiziaria.
Gli operatori, cioè i destinatari degli obblighi, sono costituiti da numerose categorie di soggetti, che comprendono in primis gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi (e altri operatori finanziari) a cui si aggiungono diverse categorie di professionisti (notai, avvocati, dottori commercialisti, revisori contabili e società di revisione) e operatori non finanziari (prestatori di servizi relativi a società e trust, soggetti che esercitano il commercio di cose antiche, di opere d’arte ecc). Tali soggetti sono collocati, riprendendo l’espressione utilizzata dalla UIF, “ai varchi dei circuiti legali e in posizioni chiave” e hanno, con riferimento a questo ambito, il compito di individuare tempestivamente possibili fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, segnalandoli alle Autorità con cui sono chiamati a collaborare.
Il sistema è poi regolato dal principio dell’approccio basato sul rischio, sulla base del quale agli operatori e alle autorità è richiesto di valutare i rischi di riciclaggio all’interno dei singoli settori, in modo da individuare le vulnerabilità del sistema di prevenzione, adattarne i presidi e neutralizzare le minacce.
Chiaramente il grado di prevenzione e le misure adottate non saranno uguali per tutti gli operatori ma saranno calibrati al rischio insito nella propria attività, così come risulta dall’analisi nazionale e dalla valutazione concreta dei rischi. Tutte queste finalità sono rese effettive ed efficaci da tutta una serie di obblighi posti a capo degli operatori, quali: l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti e delle informazioni acquisite e la segnalazione delle operazioni sospette alla UIF.
L’Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) riveste un ruolo centrale tra le autorità, in quanto ricevute le segnalazioni sospette da parte dei soggetti obbligati e valutatane la rilevanza, le invia al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV e alla Direzione Investigativa Antimafia-DIA per i dovuti accertamenti investigativi.
Tuttavia, questo non esaurisce il suo ruolo poiché:
- al ricorrere di determinate condizioni, può acquisire dati investigativi al fine di arricchire il patrimonio informativo di ciascuna segnalazione;
- effettua analisi strategiche nonché individua indicatori di anomalia attraverso la diffusione di specifici modelli o schemi rappresentativi di comportamenti anomali;
- costituisce il perno degli scambi informativi internazionali, grazie alla collaborazione con le corrispondenti Autorità estere, le Financial Intelligence Unit (FIU) avvalendosi di canali dedicati e, ove necessario, stipulando appositi protocolli.
Oltre alla UIF e al Ministero dell’economia e delle finanze, responsabile delle politiche di prevenzione del riciclaggio (e del finanziamento del terrorismo) e della loro attuazione, il quadro istituzionale è completato:
- dalle Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Ivass, Consob) che provvedono all’emanazione delle normative di propria competenza, sovraintendendo al rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa e esercitando poteri sanzionatori;
- dagli organismi di autoregolamentazione che, in quanto enti esponenziali di categorie professionali, promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi; elaborano regole tecniche in determinate materie; sono responsabili della formazione dei propri iscritti; applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi e ripetute.
Avv. Giovanna Aucone
Avv. Valentina Groccia
PG Legal