La liquidazione delle somme convenute con il contratto di assicurazione sulla vita rappresenta un diritto del soggetto nel cui favore tali somme sono state vincolate. In ragione di ciò è bene precisare che il beneficiario ha il legittimo diritto di accettare tale diritto o rinunciarvi.
Se da un lato è facile comprendere le conseguenze dell’accettazione del diritto, non potrà dirsi altrettanto per il caso di rinuncia.
Per provare a semplificare proveremo a trattare la fattispecie nella formula delle Q&A, ponendo alcune domande che spesso vengono poste agli uffici di back office al momento dell’apertura e gestione del sinistro e rimanendo a disposizione per rispondere ad eventuali domande che dovessero sorgere.
a) La rinuncia all’eredità comporta la rinuncia al beneficio?
Come si è già avuto modo di evidenziare nei precedenti articoli, l’accettazione o la rinuncia all’eredità rappresentano una circostanza neutra rispetto all’accettazione o rinuncia al beneficio. Ne consegue che la rinuncia all’eredità non comporta automatica ed implicita rinuncia al beneficio.
Orbene si può affermare che il beneficio potrà essere liberamente accettato o rifiutato indipendentemente dalla preventiva accettazione/rifiuto dell’eredità. Potremmo dunque avere casi in cui l’eredità venga accettata e il beneficio rifiutato e viceversa.
b) Il beneficiario può rinunciare a favore di altro soggetto?
Il diritto ad indicare il beneficiario di un contratto è un diritto personale del contraente e non può essere esercitato da terzi quali ad esempio gli eredi del contraente, dai suoi creditori o dal curatore del fallito.
Ciò posto si deve ritenere che il beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita non possa rinunciare al beneficio per poi individuare egli stesso un terzo soggetto come nuovo beneficiario del contratto di assicurazione1.
c) Cosa succede quando ci sono più beneficiari e solo alcuni di essi accettano il beneficio?
Fermo restando il diritto del contraente di prevedere formule “alternative” che disciplinino il caso di mancata accettazione del beneficio o più in generale di sostituzione del beneficiario, si ritiene in primo luogo opportuno distinguere il caso in cui i beneficiari siano indicati nominativamente da quelli indicati attraverso l’individuazione di una categoria (si pensi ad esempio all’indicazione generica “eredi legittimi” o “eredi testamentari”).
- Beneficiario nominativamente indicato in polizza:
Qualora uno (o più) dei beneficiari nominativamente indicato in polizza rinunci al beneficio si deve ritenere che le somme a lui spettanti in ragione del contratto vadano ad accrescere le quote degli altri beneficiari. E così ad esempio nel caso di tre beneficiari qualora uno dei tre non accetti il beneficio le somme a lui spettanti dovranno essere equamente divise tra gli altri due beneficiari. - Beneficiari individuati genericamente
A diverse conclusioni deve giungersi se si fa riferimento ad una individuazione del beneficiario attraverso l’indicazione di una “categoria”. Si pensi al caso dell’individuazione del beneficiario con la generica dicitura “eredi legittimi”. In tal caso, qualora uno dei soggetti legittimati rinunci al beneficio, non si potrà provvedere ad un automatico accrescimento delle quote dovute agli altri beneficiari dovendo verificare se la rinuncia ha determinato mutamenti nell’individuazione dei soggetti qualificabili come “eredi legittimi”.
La giurisprudenza ha più volte chiarito infatti che l’individuazione del beneficiario attraverso l’appartenenza ad una determinata categoria (ad esempio quella degli eredi legittimi) rappresenta un criterio di carattere generale che poi dovrà essere concretizzato (attraverso l’individuazione di chi in concreto riveste tale qualifica/ qualità) al momento del verificarsi dell’evento assicurato e, dunque, al sorgere del diritto alla prestazione assicurativa.
Giovanna Aucone
Avvocato
PG Legal
1. È pacifico che la mera indicazione o delegazione di pagamento sia consentita non trattandosi di individuazione di un nuovo beneficiario ma di una mera esecuzione di un pagamento in favore di un terzo soggetto, nel qual caso la compagnia dovrà provvedere oltre agli altri adempimenti prescritti anche alle dovute verifiche previste in materia di antiriciclaggio. Ciò in quanto il pagamento avverrebbe in favore di un soggetto diverso da quello indicato.