Negli articoli precedenti abbiamo trattato il riciclaggio dal punto di vista economico-sociale-normativo, spiegando cos’è e come funziona, quali sono gli strumenti per prevenirlo e perché è necessario fornire tutte le informazioni che ci vengono richieste. Concludiamo ora il percorso con alcuni aspetti pratici.
Giunti alla fine di questo percorso, è doveroso guardare il fenomeno anche dalla prospettiva del Cliente. E dunque: chi sono gli operatori tenuti alla verifica delle nostre informazioni? E in cosa consistono?
Il Decreto Legislativo N.231 del 2007 definisce all’art.3 l’ambito soggettivo della disciplina, cioè la platea di destinatari a cui, in ragione dell’attività economica espletata, potenzialmente esposta al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la normativa è applicabile.
Nello specifico, gli operatori o meglio i “soggetti obbligati” risultano raggruppati in 5 categorie omogenee sulla base dell’attività effettivamente svolta. Tali categorie sono:
- intermediari bancari e finanziari (es. le banche; Poste italiane S.p.a.; gli istituti di moneta elettronica; le imprese di assicurazione che operano nel ramo vita; gli intermediari assicurativi; le società di intermediazione mobiliare, ecc);
- altri operatori finanziari (es. società fiduciarie, mediatori creditizi, ecc);
- professionisti (es. dottori commercialisti; esperti contabili; notai, avvocati; revisori legali, ecc);
- altri operatori non finanziari (es. soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, soggetti che esercitano il commercio di opere d’arte, ecc);
- prestatori di servizi di gioco (es. soggetti che gestiscono case da gioco, operatori di gioco online; operatori di gioco su rete fisica, ecc).
Tali soggetti, tra cui le imprese di assicurazione operanti nel ramo vita, sono tenuti – al momento dell’instaurazione di un rapporto continuativo, dell’esecuzione di una prestazione occasionale o di sospetto di riciclaggio – a raccogliere tutte le informazioni utili al fine di identificare i Clienti, conservare i loro dati e eventualmente segnalare alla UIF le operazioni ritenute sospette.
Nello specifico, l’attività di identificazione consiste nell’acquisizione dei dati identificativi di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale (cliente, esecutore, cointestatario e beneficiario), previa esibizione di un documento di identità del Cliente non scaduto, o altro documento equipollente, che sarà allegato al modulo di proposta di assicurazione. Qualora il Cliente sia, invece, un soggetto diverso da persona fisica, l’identificazione è effettuata attraverso l’acquisizione dei dati identificativi della persona giuridica.
Nel modulo di proposta, inoltre, il Cliente è tenuto a dichiarare l’eventuale presenza di un titolare effettivo – cioè il soggetto per conto del quale si sta instaurando il rapporto continuativo o realizzando l’operazione – e fornirne i dati identificativi, insieme con l’indicazione dell’eventuale status di Persona Politicamente Esposta di tutti i soggetti coinvolti.
All’emissione della Polizza, viene poi normalmente richiesto di compilare dei Questionari predefiniti, in cui oltre ai dati anagrafici, vengono comunicate le informazioni relative all’attività economica, allo scopo del rapporto e alle relazioni intercorrenti tra le parti.
Tutte le informazioni così raccolte saranno utili all’operatore al fine di attribuire al cliente una specifica classe di rischio ed eventualmente modulare l’ampiezza e l’intensità dei controlli. Qualora infatti, sulla base di valutazioni di tipo soggettivo e oggettivo, il rischio associato dovesse essere elevato, l’operatore sarà tenuto ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica che comporteranno una maggiore frequenza dei controlli in costanza di rapporto nonché la raccolta di informazioni e documenti aggiuntivi anche con riguardo all’origine dei fondi e alla verifica del reddito.
Avv. Giovanna Aucone
Avv. Valentina Groccia
PG Legal