Ancora non si conoscono le modalità e la data dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, ma nel quadro offuscato di preparazione a Brexit ci sono già alcune certezze che riguardano gli operatori assicurativi e finanziari del Regno Unito in Italia.
La UE ha infatti chiesto ai Paesi europei di predisporre misure di preparazione e di emergenza – soprattutto per far fronte alla possibilità di un’uscita no deal – adottando una serie di proposte legislative in settori prioritari, come quello assicurativo.
L’esigenza di provvedere a tale regolamentazione nasce dal fatto che molte compagnie del Regno Unito operano in altri Stati. In Italia, ad esempio, sono 54, per un totale di 10 milioni di italiani assicurati e una raccolta premi annuale di circa 1,7 miliardi di euro1.
In caso di un’uscita senza accordi e senza regolamentazioni, le imprese UK diventerebbero, da un giorno all’altro, non appartenenti all’Unione Europea e, di conseguenza, non potrebbero svolgere attività assicurativa in Italia senza prima avervi costituito una sede stabile e avere ottenuto la relativa autorizzazione. Questo genererebbe il caos per i contratti in essere.
Il Decreto-Legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito dal Parlamento nella legge 20 maggio 2019, n. 41, è stato adottato nell’ottica di disciplinare i rapporti tra gli operatori stranieri ed i loro clienti dopo Brexit. Anche Ivass, Consob2 e Banca d’Italia3 hanno già trasmesso le loro comunicazioni per ciò che riguarda il comportamento di imprese assicurative, intermediari e istituti bancari e finanziari nel periodo di transizione.
Il contenuto di tali atti diventerà effettivamente operativo quando l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea sarà formalizzata.
Le misure transitorie per il settore assicurativo
Compagnie assicurative UK in Italia
Dalla data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, le compagnie assicurative UK che operano in Italia in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizio saranno cancellate dal registro, tenuto dall’Ivass, che contiene i nomi degli operatori autorizzati ad operare in Italia.
Ivass renderà pubblico l’elenco di questi operatori, per i quali si aprirà un periodo di transizione di 18 mesi a partire dalla data di Brexit. A tutela dei clienti con contratti in essere, in questo lasso di tempo le compagnie potranno continuare a gestire le polizze, senza, tuttavia, applicare il tacito rinnovo o apportare modifiche alle condizioni contrattuali. Non si potranno, inoltre, sottoscrivere nuove polizze.
Nei 90 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto legge, le compagnie interessate hanno già dovuto inviare ad Ivass un piano che illustra le misure che intendono implementare per garantire la continuità delle polizze attive nella transizione, compresa la gestione dei sinistri e dei relativi pagamenti. Ivass potrà chiedere integrazioni e aggiornamenti del piano in ogni momento.
La normativa pone particolare attenzione alla comunicazione con i clienti. Entro 15 giorni dalla data di Brexit, le compagnie dovranno informare i sottoscrittori di polizze, gli assicurati e coloro che sono titolati a ricevere il pagamento di benefit e indennità riguardo al modo in cui intendono continuare la loro attività, anche attraverso la pubblicazione di avvisi e informative sul loro sito web.
Per quanto riguarda i sottoscrittori delle polizze, a partire dalla data di uscita del Regno Unito potranno recedere da contratti la cui durata è superiore ad un anno senza incorrere in alcuna spesa, attraverso una comunicazione scritta alla compagnia assicurativa. Ogni clausola di tacito rinnovo contenuta nella polizza perderà di efficacia ed il recesso dal contratto diverrà effettivo a partire dalla scadenza della prima annualità successiva.
Per tutto il periodo transitorio, le compagnie del Regno Unito che operano in Italia resteranno comunque soggette alla supervisione di Ivass.
Intermediari UK che operano in Italia
Per quanto riguarda gli intermediari di assicurazione e riassicurazione del Regno Unito che operano in Italia in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizio, essi cesseranno la loro attività alla data di Brexit e, simultaneamente, saranno cancellati dal registro degli intermediari di Ivass.
Tuttavia, per evitare che questo arrechi danni ai sottoscrittori delle polizze, agli assicurati ed ai beneficiari, gli intermediari potranno mettere in campo quanto è strettamente necessario per chiudere le relazioni contrattuali esistenti rapidamente e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dalla data di Brexit.
Durante questo periodo, intermediari assicurativi e di riassicurazione non potranno sottoscrivere nuovi contratti né rinnovare accordi di distribuzione con compagnie assicurative, ed entro 15 giorni dalla data di Brexit dovranno comunicare a tutti i loro stakeholder le misure adottate per garantire una cessazione ordinata dell’attività.
Per quanto riguarda la comunicazione sull’operatività nel periodo di transizione a sottoscrittori, assicurati e beneficiari, per gli intermediari – soggetti al potere di supervisione di Ivass – sussiste lo stesso obbligo che interessa le compagnie assicurative.
L’assicurato potrà sempre rivolgersi al Contact Center dell’IVASS per ottenere informazioni su come comportarsi.
Compagnie e intermediari italiani nel Regno Unito
Per quanto riguarda le compagnie assicurative italiane autorizzate ad operare nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dopo Brexit potranno continuare ad operare in accordo con le disposizioni indicate dal governo inglese.
Nulla, invece, è definito rispetto agli intermediari italiani.
Le regole per il mondo finanziario
Per quanto riguarda i servizi bancari e finanziari, i gestori potranno portare avanti la loro attività – nel periodo transizionale di 18 mesi a partire dalla data di Brexit – limitatamente a ciò che è necessario per gestire le relazioni contrattuali in essere, senza la possibilità di sottoscrivere nuovi contratti o rinnovarli, anche tacitamente. L’attività ordinaria dovrà non di meno essere preventivamente notificata a Banca d’Italia.
In particolare, i gestori di fondi e gli UCITs inglesi che operano in Italia in regime di libera prestazione con clienti retail e professionisti dovranno cessare la loro attività sul territorio italiano a partire dalla data di Brexit. Potranno svolgere solo le attività strettamente necessarie per chiudere le relazioni vigenti nella prima data utile e, in ogni caso, non oltre i 6 mesi da Brexit.
Durante il periodo di transizione, gli investimenti in fondi pensione in UCITs o AIFs inglesi saranno assimilati agli investimenti in UCITs e AIFs dell’Unione Europea.
1. https://www.ivass.it/media/interviste/documenti/interviste/2019/BREXIT_DePolis.pdf
2. Comunicazione Consob n. 10 del 1° agosto 2019 – Aggiornamento della Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019 – No-deal Brexit – Adempimenti per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, conseguenti all’adozione del Decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019, recante il regime transitorio, convertito con Legge 20 maggio 2019, n. 41
3. https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/brexit-fulfillment/index.html – https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/com-intermediari-ita/index.html