Come precedentemente accennato, il 2018 è da ricordare come un anno di importanti novità in ambito normativo per quanto riguarda i prodotti assicurativi.
L’introduzione a livello europeo della Direttiva UE 2016/97 – meglio conosciuta come IDD – entrata in vigore a partire da ottobre 2018, ha infatti trovato seguito negli adattamenti di tale direttiva presso i Legislatori dei singoli paesi dell’Unione, con normative di attuazione.
A tal fine, è stato rivisto il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) tramite Decreto Legislativo (68/2018) recante norme di attuazione della Direttiva IDD, mentre l’autorità di vigilanza per il settore assicurativo vita, l’IVASS, ha emanato il Regolamento nr. 41 (Reg. 41/18), prevedendo novità sia dal punto di vista commerciale (vendita e distribuzione) che gestionale (realizzazione e documentazione) per i prodotti assicurativi.
È importante notare inoltre che, con l’introduzione del Regolamento 41 “in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi”, viene di fatto abrogato il precedente regolamento nr. 35/2010 dell’IVASS, a partire dal 1° Gennaio 2019. Infine anche CONSOB ha dovuto riadeguare i propri regolamenti, al fine di evitare sovrapposizioni con IVASS.
Qui di seguito le principali novità introdotte dal Regolamento 41.
Informativa precontrattuale
Il nuovo Regolamento 41 ha in primo luogo rivisto gli obblighi di carattere generale a carico delle imprese assicurative, dettando i criteri di redazione e revisione delle informazioni contrattuali, di richieste della clientela e di archiviazione della documentazione.
Con riferimento alla informativa precontrattuale dei prodotti dei rami danni e vita, è stato previsto un adeguamento del Codice delle Assicurazioni Private, che ha recepito le prescrizione della Direttiva IDD all’articolo 185 e ai nuovi articoli 185-bis e 185-ter, indicando l’obbligo per le imprese di assicurazione e degli intermediari che realizzano i prodotti assicurativi di redigere:
- il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni: DIP;
- il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita non di investimento: DIP – Vita;
- il documento informativo per i prodotti di investimento, in base al regolamento PRIIPS e alle relative norme di attuazione: KID;
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo: DIP aggiuntivo.
A seguito di tale modifica, con l’introduzione del Regolamento 41 IVASS ha voluto semplificare i contratti assicurativi, mirando a garantire una maggiore chiarezza e comprensibilità: in generale, vengono dettati criteri redazionali e linguistici, come anche canoni esplicativi e di chiarezza, concernenti le condizioni contrattuali.
L’informativa contrattuale viene di fatto stipulata secondo l’attuale struttura prevista dal CAP (e quindi superando la precedente struttura prevista dal Regolamento nr. 35), e prevede la predisposizione di ulteriori modelli standardizzati in sostituzione delle vigenti note informative: il DIP aggiuntivo Danni; DIP Vita, il DIP aggiuntivo Vita; il DIP aggiuntivo Multirischi; il DIP Aggiuntivo R.C. Auto e il DIP Aggiuntivo IBIP (per i prodotti di investimento assicurativi).
Nel caso dei prodotti di Darta Saving, principalmente IBIP, la documentazione precontrattuale e contrattuale, ovvero il set informativo sarà quindi composto da:
- KID e DIP aggiuntivo IBIP;
- Condizione Generali di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
È richiesto inoltre che la documentazione di cui sopra:
- sia scritta in un linguaggio e stile chiaro e sintetico;
- utilizzi termini quali “garanzia”, “garantito”, “garantisce” solo se la Compagnia presta direttamente la garanzia;
- assicuri la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte;
- non utilizzi espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria/promozionale;
- non contenga rinvii alle condizioni di polizza;
- limiti i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;
- non contenga formulazioni che fanno riferimento ad una approvazione del loro contenuto da parte di IVASS;
- contenga informazioni complementari e/o integrative a quelle contenute nel KID, oltre che informazioni in caso di reclamo, allo stato di solvibilità e condizioni finanziarie della Compagnia.
Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi quindi, il KID avrà la funzione di fornire agli investitori le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull’investimento e per confrontare i diversi prodotti assicurativi.
Il KID indica inoltre solo le informazioni fondamentali del prodotto, in particolare la natura e le specifiche di prodotto, l’eventuale possibilità di perdere parte del premio versato, i costi associati ed il profilo di rischio del prodotto, le informazioni sul rendimento.
Infine deve evidenziare l’effettiva comprensibilità per l’investitore ( “non semplice”, “difficile da comprendere” ecc…).
Il DIP Aggiuntivo IBIP ha lo scopo invece di fornire informazioni integrative e complementari al KID, in modo da completare l’insieme di informazioni disponibili all’investitore. La finalità è quella di rendere quindi coerenti le informazioni fornite al cliente con quelle già inserite nel KID.
Le principali informazioni da inserire nel DIP aggiuntivo IBIP riguardano:
- il target di clientela a cui il prodotto è rivolto;
- le modalità di pagamento dei premi;
- i rischi connessi al prodotto;
- i costi a carico del contraente, le informazioni relative ai costi per l’esercizio di opzioni contrattuali e per la distribuzione;
- le modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del contratto, le modalità di riscatto o di messa in riduzione della polizza;
- le informazioni circa la presentazione di eventuali reclami o la risoluzione delle controversie.
Ogni informazione è visivamente suddivisa in sezione, come da esempio allegato, relativo al prodotto Darta Easy Selection.
Esempio: il DIP aggiuntivo IBIP di Darta Easy Selection
Obblighi telematici
Un altro elemento inserito nella nuova regolamentazione riguarda la gestione delle comunicazioni con la clientela e la cosiddetta “home insurance“, ovvero la possibilità per il cliente stesso di accedere telematicamente alle informazioni relative alla sua polizza. Tra le novità introdotte infatti vi è l’obbligo per le compagnie assicurative di rendere disponibile sul proprio sito internet il set informativo del prodotto di cui sopra, un documento informativo sulla gestione del conflitto di interesse, la predisposizione di un’area riservata con possibilità per il contraente di dare disposizione sul proprio contratto/prodotto (quest’ultimo punto, per la verità, non si applica per le società in libera prestazione di servizi).
Pubblicità
In termini di pubblicità, vengono dettate disposizioni in merito alla precisa riconducibilità del prodotto assicurativo alla singola impresa oltre che alle indicazioni esatte del sito dove è pubblicato il set informativo. Altro elemento è la descrizione della pubblicità dei rendimenti dei prodotti di investimento assicurativi.
Comunicazioni
Fermo restando quando anticipato sopra in termine di obblighi telematici, il Regolamento obbliga le imprese ad inviare al contraente, entro dieci giorni dalla valorizzazione dei sottostanti, comunicazione circa il premio versato e quello investito. In caso di esercizio di opzioni contrattuali, l’impresa dovrà comunicare le modalità di esercizio almeno trenta giorni prima della scadenza delle stesse. Resta inalterata la necessità di pubblicare le prestazioni assicurative, nonché l’estratto conto annuale (entro il 31 maggio di ogni anno), oltre che la perdita di valore del premio se superiore al 30%.
Attuazione
Secondo quanto previsto dall’art.185 del CAP e dall’art. 27 del Regolamento 41, la Compagnia assicurativa dovrà predisporre:
- dal 1° Gennaio 2018 il KID, redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 1286/2014 della Commisione UE;
- dal 1° Gennaio 2019 il DIP Aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativo);
- dal 1° Gennaio 2019, l’adeguamento delle Condizioni di Assicurazione, Glossario dei Termini e modulo di Proposta, per i prodotti di nuova commercializzazione, mentre la revisione dei prodotti esistenti è prevista nel corso del 2019.
A partire dal 1° gennaio 2019, non verrà più previsto il cosiddetto Prospetto d’Offerta in base alla definizione del Regolamento Emittenti CONSOB, così come modificato a seguito del recepimento della Direttiva UE sull’IDD.