Questo mese, il nostro percorso attraverso le novità normative ci porta a concentrarci sulla valutazione delle richieste e delle esigenze del contraente da parte del distributore.
Tra le novità introdotte dal Provvedimento IVASS n. 97/2020 assume particolare rilevanza la tematica relativa alla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente.
Il distributore, infatti, quando svolge la sua attività di intermediazione, è chiamato ad analizzare quali siano le richieste e le esigenze del contraente, al fine di valutare quale sia il prodotto assicurativo che meglio risponda alle necessità manifestate dal contraente stesso.
Ci si domanda, pertanto, quali siano i parametri sulla base dei quali il distributore svolge tale valutazione e quali siano i contratti che può proporre al contraente.
Sul punto è bene precisare che l’autorità di vigilanza è intervenuta significativamente in materia modificando l’art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018 ed introducendo disposizioni specifiche per i prodotti di investimento assicurativo.
In questo breve articolo si esamineranno le disposizioni di cui all’art. 58 del Regolamento 40/2018 che costituisce norma di carattere generale applicabile a tutti i prodotti che non rientrano nella categoria di prodotti di investimento assicurativo (i così detti IPIBs).
Quali sono le informazioni che il distributore deve acquisire ai fini della valutazione delle richieste ed esigenze del contraente?
Prima della sottoscrizione della proposta, dunque nel corso della fase precontrattuale, il distributore deve acquisire dal contraente alcune informazioni utili al fine di valutare le sue richieste e le sue esigenze. Nello specifico:
- informazioni relative alle caratteristiche personali, alle esigenze assicurative o previdenziali;
- età;
- stato di salute;
- attività lavorativa;
- nucleo familiare;
- situazione finanziaria ed assicurativa;
- aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, tenuto conto della durata dei termini delle coperture in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto.
A tal fine, verrà chiesto al contraente di compilare un questionario, il c.d. questionario per la valutazione di adeguatezza, contenente una serie di domande volte ad acquisire dal contraente le informazioni richieste dalla normativa. Con le modifiche introdotte dal Provvedimento 97/20, il questionario – già esistente anche prima di dette modifiche – sarà più articolato e dettagliato.
Quali sono i contratti che i distributori possono proporre al contraente?
Una volta ottenute le informazioni dal contraente, il distributore deve effettuare una valutazione delle stesse al fine di individuare quale possa essere il prodotto assicurativo che maggiormente risponde alle esigenze del contraente. Infatti, “i distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato”.
A tal fine, considerata la tipologia di contraente e la natura e complessità del prodotto offerto, il distributore deve fornire al contraente informazioni oggettive sul prodotto, precisando le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura, nonché ogni altro elemento utile che possa consentire al contraente di decidere consapevolmente se e quale prodotto sottoscrivere.
Tutte le informazioni devono essere fornite in forma chiara e comprensibile.
Una volta valutate le esigenze e fornite le informazioni al contraente, se il distributore ritiene che il prodotto descritto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, deve consegnare al contraente – prima della conclusione del contratto – una dichiarazione che certifica la coerenza tra le sue richieste ed esigenze con il prodotto assicurativo offerto.
Il Provvedimento 97 ha dunque confermato e rafforzato la centralità che le richieste ed esigenze del contraente assumono, in un’ottica di tutela del contraente e soddisfacimento delle sue necessità.
Giovanna Aucone
Avvocato
PG Legal