A seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 68/2018, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, modificando il Codice delle Assicurazione Private, nonché dei Regolamenti IVASS nn. 39, 40 e 41 del 2018, l’Autorità di Vigilanza è nuovamente intervenuta al fine di modificare e implementare ulteriormente la disciplina della distribuzione dei prodotti assicurativi.
Trattasi dello Schema di Regolamento IVASS, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi – Documento di Consultazione n. 1/2019 – e dello Schema di Provvedimento IVASS (in seguito anche lo “Schema di Provvedimento” o lo “Schema”) recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti n. 23/2008, 24/2008, 38/2018, 40/2018, 41/2018 – Documento di Consultazione n. 2/2019.
La Pubblica Consultazione e le recenti modifiche introdotte dall’Autorità di Vigilanza
Le modifiche da apportare alla disciplina sono state oggetto di pubblica consultazione sino al 31 ottobre 2019, al fine di consentire alle parti interessate di partecipare al processo decisionale della regolamentazione di settore, in ossequio ai principi di trasparenza e proporzionalità durante lo svolgimento del processo e al fine di ridurre le ipotesi di asimmetria informativa tra i contraenti. Infatti, le osservazioni e le proposte effettuate dagli operatori del settore durante la fase di consultazione, una volta analizzate e valutate, se recepite, andranno a modificare le previsioni ad oggi contenute nei documenti di consultazione n. 1 e 2.
In questa sede, risulta di particolare interesse lo Schema di Provvedimento, applicabile sia alle imprese di assicurazione operanti in regime di stabilimento che a quelle operanti in regime di libera prestazione di servizi, sul quale si focalizzerà la nostra attenzione.
Lo Schema di Provvedimento si snoda attraverso un ambito multidisciplinare, modificando una pluralità di Regolamenti IVASS, concernenti diversi aspetti della distribuzione assicurativa.
Per quel che qui rileva, i principali emendamenti riguardano il Regolamento 24/2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami all’IVASS e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione, il Regolamento n. 40/2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa e il Regolamento n. 41/2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
(i) Con riferimento al Regolamento n. 24/2008, l’art. 2 dello Schema di Provvedimento introduce l’obbligo di pubblicazione del rendiconto sulle attività di gestione dei reclami anche alle imprese comunitarie abilitate ad operare in regime di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi.
La finalità che l’Autorità intende perseguire con tale previsione è quella di consentire una piena disclosure del dato, al pari di quanto previsto per le imprese italiane.
Pertanto, qualora il provvedimento in questione dovesse essere emanato, verrebbe introdotto tale obbligo di pubblicazione del rendiconto sulle attività di gestione dei reclami anche per Darta.
(ii) Con riferimento al Regolamento n. 40/2018, le modifiche che si intendono apportare assumono particolare rilevanza, poiché mirano a razionalizzare gli obblighi posti a carico degli operatori, a rafforzare la tutela prevista in favore del consumatore e a introdurre nuove disposizioni in tema di prodotti di investimento assicurativi ( anche “IBIPs”).
In particolare, in considerazione delle esigenze di semplificazione e razionalizzazione espresse dal mercato, l’informativa precontrattuale è stata rivista mediante la riformulazione dell’art. 56 e della relativa modulistica. Più nello specifico, sono state revisionate l’“Informativa sul Distributore” (Allegato 3), le “Informazioni sul prodotto assicurativo non-IBIP” (Allegato 4) e sono stati inseriti gli ulteriori Allegati 4-bis (“Informazioni sul prodotto d’investimento assicurativo”) e 4-ter (“Elenco delle regole di comportamento del distributore”).
In merito alla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, è stato introdotto il nuovo comma 4-bis all’art. 58 del vigente Regolamento.
Invero, in un’ottica di tutela del consumatore, è stato previsto l’obbligo di consegna di una dichiarazione, appositamente sottoscritta dalle parti, in cui il distributore attesta che il prodotto assicurativo proposto al cliente risponda alle sue richieste e alle sue esigenze. Si evidenzia, in particolare, come il distributore sia tenuto a specificare i motivi su cui tale conformità si basa.
L’adozione del provvedimento così come proposto comporterebbe l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 58 che, invece, consentivano la vendita del prodotto assicurativo sia nel caso di non corrispondenza dello stesso alle richieste ed esigenze del cliente e nell’ipotesi di impossibilità del distributore di verificare l’adeguatezza del prodotto, a causa del rifiuto del contraente di fornire le informazioni richieste.
La centralità che riveste il cliente e l’attenzione che l’Autorità ha riservato alla sua tutela è particolarmente evidente se si guarda alla volontà di introdurre un capo specifico per la trattazione delle regole di comportamento che il distributore deve tenere nello svolgimento dell’attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.
Rispetto al Regolamento 40/2018 oggi vigente, nel quale le regole di comportamento sono disciplinate all’art. 54 e sono genericamente riferite all’attività di distribuzione assicurativa, lo Schema di provvedimento con l’art. 4 inserisce al Titolo II, dopo il Capo II “Regole di comportamento”, il Capo II-bis “Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi”, articolato in quattro Sezioni.
Dopo la Sezione I, dedicata alle regole generali, la Sezione II, con l’introduzione degli artt. 68-ter, -quater e -quinquies, mira all’armonizzazione della disciplina interna con quella comunitaria, regolando rispettivamente gli obblighi di informativa contrattuale, le informazioni sul prodotto che devono essere obbligatoriamente trasmesse e le modalità con cui vengono fornite le comunicazioni pubblicitarie.
La Sezione III – titolata “Disposizioni in materia di incentivi” – con l’introduzione dell’articolo 68-sexies disciplina la possibilità per gli intermediari e le imprese di assicurazione di pagare o percepire incentivi, alla presenza di determinate condizioni. In particolare, tali incentivi devono avere lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa e non pregiudicare l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
La IV Sezione invece – recante disposizioni in tema di valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza – con l’introduzione degli artt. 68-novies, -decies, –undecies, -duodecies e –terdecies, mira ad ottenere dal contraente tutte le informazioni necessarie per valutare le sue esigenze e la relativa conformità al prodotto che gli si offre, introducendo un giudizio sulla appropriatezza e adeguatezza del contratto che si accinge a sottoscrivere.
Sebbene i termini appena richiamati possano sembrare sinonimi, occorre tuttavia evitare di incorrere in facili errori. Invero a tal proposito, si intende per valutazione di appropriatezza (appropriateness test) l’accertamento che il cliente abbia compreso i rischi e la complessità insiti nell’investimento, e che possa vantare una certa esperienza nel settore per portarlo a termine1. Invece, per valutazione di adeguatezza (suitability test) si intende un giudizio comprensivo, oltre che dei precedenti aspetti, anche della corrispondenza dell’investimento agli obiettivi del consumatore, alla sua capacità di sopportare i rischi e al suo orizzonte temporale2.
Più nello specifico, tra le novità apportate con l’introduzione del Capo II bis si segnalano:
- Per le vendite con consulenza, la necessità che il distributore acquisisca le informazioni di cui all’art. 68-novies, al fine di valutare che i prodotti di investimento assicurativi siano coerenti e adeguati alle esigenze del contraente.
L’esito di tale valutazione deve essere incluso nella dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente e di adeguatezza, debitamente motivata, ai sensi dell’art. 68-decies. - Per le vendite senza consulenza, l’articolo 68-undecies prevede l’obbligo di valutare le esigenze e le richieste, ad esclusione della situazione finanziaria, che è propria delle vendite con consulenza.
Si segnala, in particolare, fermo restando l’obbligo di rilascio della dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente, che è prevista, in coerenza con la normativa europea, la possibilità di vendere un prodotto ritenuto non appropriato rilasciando apposita dichiarazione di non appropriatezza. - Con l’art. 68-duodecies, infine, è stata introdotta la vendita in regime di consulenza obbligatoria per i prodotti IBIPs diversi da quelli non complessi ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359, fermo restando che qualora gli intermediari o l’impresa ritengano che il prodotto non sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, non sia adeguato per il contraente o non ottengano le necessarie informazioni, dovranno astenersi dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente.
(iii) Con riferimento al Regolamento n. 41/2018, l’art. 5 dello Schema di Provvedimento, mira a modificare l’attuale normativa in tema di estratto conto, al fine di estendere a tutti i prodotti IBIPs quanto già previsto per i contratti unit linked. Ai sensi del modificato art. 25, infatti, l’impresa sarebbe obbligata a fornire annualmente ai propri contraenti una rendicontazione analitica dei costi e delle spese, comprensivi di quelli di distribuzione, nonché il Documento Unico di Rendicontazione, in cui sono inserite tutte le informazioni che l’impresa ricava dal distributore-intermediario relativamente all’estratto conto annuale.
Inoltre, sono stati oggetto di revisione gli artt. 15 e 21, al fine di conformare le previsioni inserite nel Dip aggiuntivo Vita e nel Dip aggiuntivo IBIP con il contenuto dell’Allegato 2 e dell’Allegato 4 del Provvedimento, riferiti rispettivamente al Dip aggiuntivo Vita e al Dip aggiuntivo IBIP.
Conclusioni
Alla luce della disamina delle principali novità sopra descritte, emerge chiaramente la centralità che l’Autorità riconosce alla tutela del contraente, alle sue esigenze, nonché alla professionalità nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.
In seguito alla conclusione della pubblica consultazione, l’Autorità provvederà alla valutazione delle osservazioni e delle proposte effettuate dagli operatori del settore, che, se recepite, andranno a modificare le previsioni di cui ai documenti di consultazione, come oggi formulate.
Gli esiti della pubblica consultazione verranno resi pubblici e i relativi provvedimenti entreranno in vigore il 31 marzo 2020.
Giovanna Aucone
Avvocato
PG Legal
1. Tale valutazione si rende necessaria quando l’investitore effettua una transazione su strumenti finanziari.
2. Tale valutazione si rende necessaria quando l’investimento viene effettuato nell’ambito di un rapporto di consulenza finanziaria.