Il nostro percorso di approfondimento delle novità normative continua con un contributo sull’introduzione della “consulenza obbligatoria”.
Con il Provvedimento n. 97/2020 l’IVASS ha introdotto e disciplinato la “consulenza obbligatoria“, individuando le ipotesi nelle quali il distributore è tenuto ad effettuare attività di consulenza, prima della vendita di un prodotto assicurativo.
In ottemperanza, infatti, alle previsioni di cui alla direttiva IDD in tema di distribuzione assicurativa, con la quale è stata attribuita agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria la prestazione di consulenza per la vendita di tutti o di determinati tipi di prodotti, IVASS ha individuato i casi in cui le imprese di assicurazione o gli intermediari assicurativi sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione di tali prodotti.
Quali sono i casi in cui la consulenza è obbligatoria?
L’art. 68 duodecies, comma 1, del Regolamento 40/2018 – come modificato dal Provvedimento 97/2020 – prevede l’obbligo per imprese e intermediari assicurativi di fornire consulenza per la vendita di prodotti di investimento assicurativo (anche “IBIPs”) complessi.
È opportuno, innanzitutto, chiarire cosa si intenda per prodotti di investimento assicurativo (IBIPs – Insurance-based investment products). Si tratta sostanzialmente di quei prodotti assicurativi la cui scadenza o valore di riscatto è soggetta alle fluttuazioni di mercato o ai fondi di investimento cui sono collegati. Nello specifico, si tratta di prodotti assicurativi sulla vita di cui al ramo I, III e V
L’obbligo di consulenza viene meno quando ad essere distribuiti siano prodotti assicurativi non complessi.
Quando un prodotto di investimento assicurativo è complesso?
Per rispondere a tale quesito occorre richiamare l’art. 16 del Regolamento UE 2017/2359. Il disposto normativo non individua in maniera positiva cosa si intenda per prodotto complesso, stabilendo al contrario in quali casi un prodotto possa essere considerato non complesso.
Pertanto si potrà classificare un prodotto come NON complesso qualora il contratto rispetti i requisiti di seguito indicati e quindi
- includa un valore di scadenza minimo garantito, che corrisponde almeno all’importo versato dal cliente al netto dei costi;
- non presenti clausola che consenta all’impresa di assicurazione di alterare le modalità di pagamento del prodotto di investimento assicurativo;
- preveda opzioni di riscattare ad un valore disponibile per il cliente;
- non includa alcun onere esplicito o implicito avente l’effetto di ridurre il valore di riscatto provocando uno svantaggio irragionevole al cliente;
- non abbia una struttura che renda difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto.
Come deve comportarsi il distributore nel caso di vendita di prodotti complessi?
Qualora il prodotto oggetto di vendita sia qualificato come complesso, il distributore dovrà necessariamente fornire consulenza al contraente.
Ne deriva che, nel caso di consulenza obbligatoria, qualora il distributore ritenga che il prodotto non sia coerente con le richieste e le esigenze del contraente, non sia adeguato al contraente o non ottenga dal contraente le informazioni necessarie ai fini della consulenza, dovrà astenersi dalla distribuzione. In altri termini, il prodotto complesso, qualora non adeguato e non coerente, non potrà essere venduto al contraente.
Giovanna Aucone
Avvocato
PG Legal