La polizza vita “unit linked” può essere uno degli strumenti che danno una “marcia” in più al rendimento di portafogli al netto della variabile fiscale. Abbiamo già analizzato alcuni vantaggi fiscali offerti da questo tipo di polizze; in questo secondo articolo discutiamo delle imposte di successione.
Imposta sulle successioni
Ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, “non concorrono a formare l’attivo ereditario … le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto”. Pertanto, come conseguenza, non si applica l’imposta di successione sui capitali erogati in “caso morte” agli eredi.
Beneficiari individuati nel testamento
Secondo la norma appena citata, l’esenzione da imposta spetta agli eredi su un capitale pervenuto come conseguenza del contratto di polizza vita (acquisizione “iure proprio”) e non come conseguenza dell’eredità (“iure hereditatis”).
Cosa succede se il beneficiario della polizza fosse nominato in un testamento e non nella polizza? Anche in questo caso si potrebbe applicare l’esenzione dall’imposta di successione, in quanto i capitali di polizza sarebbero pagati “iure proprio” e non “iure hereditatis”. Infatti, in questa fattispecie il testamento sarebbe lo strumento per nominare il beneficiario della polizza, non l’apertura di una successione mortis causa. Anche qualora il testamento non indicasse il nominativo del beneficiario, stabilendo invece che il capitale corrispondente alla polizza vita sia da pagare agli eredi del Contraente, il capitale causa morte sarebbe comunque da considerare pagato “iure proprio” (con applicazione dell’esenzione da imposta di successione). Invero, secondo la maggior parte degli autori e della giurisprudenza, se il titolare della polizza usa nel testamento la dicitura “erede”, ciò non significa necessariamente che egli intenda richiamare la legge successoria, ma significa che egli usa la definizione del codice civile di “erede” per indicare “per relationem” i beneficiari della polizza.
Pertanto, la nomina dei beneficiari effettuata in questo modo sarebbe comunque legata al contratto di polizza vita e non cambierebbe la caratteristica “iure proprio” dei pagamenti di capitale agli eredi (si veda, ad esempio, Cass. n. 1910/2015). Con riferimento alla determinazione delle quote del capitale di polizza spettante a ciascun erede, detta sentenza ha anche espresso il principio secondo il quale, in assenza di indicazioni nella polizza, la prestazione assicurativa dovrebbe essere liquidata secondo le proporzioni previste dal codice civile ovvero dal testamento nell’ambito della successione. La sentenza di Cassazione successiva n. 26606/2016, ha ribadito i principi della sentenza 1910/2015, ma senza confermare il criterio di determinazione delle quote secondo le regole successorie (aprendo, quindi, ad una determinazione delle quote del capitale spettante in parti eguali per ciascun erede).
Clausola del beneficiario “in bianco”
Cosa succede se i beneficiari non sono stati ancora nominati al momento del decesso dell’assicurato?
Alcune compagnie assicurative concedono la facoltà di nominare i beneficiari in una dichiarazione successiva alla stipula della polizza.
Pertanto, in questo caso non è necessario nominare i beneficiari quando i contraenti firmano il contratto, per cui la clausola del beneficiario può essere “in bianco”. Cosa succede se l’assicurato muore prima che la clausola del beneficiario sia compilata?
Al riguardo, la dottrina sembra non essere univoca. Da un lato, alcuni autori1 sostengono che la mancata designazione del beneficiario significa che il diritto alla somma assicurativa deve essere incluso nel patrimonio dell’assicurato al momento della sua morte, a beneficio degli eredi secondo il diritto successorio (“iure hereditatis”). In questo caso, l’esenzione dall’imposta di successione non si applicherebbe. Al contrario, altri autori2 sostengono che la mancanza di una designazione esplicita deve essere interpretata come una designazione implicita degli eredi come beneficiari della polizza di assicurazione, che riceverebbero “iure proprio” il diritto alla somma assicurata. In questo caso si applicherebbe l’esenzione dall’imposta di successione.
A causa di tale incertezza, è consigliabile che il Contraente individui da subito i beneficiari e, qualora avesse esigenze di riservatezza, al limite potrebbe nominarli in un testamento anziché in polizza. In questo modo, come evidenziato sopra, l’esenzione dall’imposta di successione sarebbe comunque salvaguardata.
Domenico Rinaldi
Dottore Commercialista
PG Legal
1. Scalfi, Manuale delle assicurazioni private, Milano, 1994, pag. 229; De Gregorio-Fanelli, Diritto delle assicurazioni, II, Il contratto di assicurazione, riveduto da La Torre, Milano, 1987, pag. 218; Stolfi, Note sul concetto di successione, in Riv. trim. di dir. e proc. civ., pag. 72; Donati, Trattato di diritto delle assicurazioni private, Milano, 1954, t.III, 602.
2. Volpe Putzolu, Il contratto di assicurazione quale strumento successorio, in Rescigno (a cura di), La trasmissione familiare della ricchezza: limiti e prospettive di riforma del sistema, Padova, 1995, pag. 2108; Buttaro, voce Assicurazione sulla vita, in Enc. dir., III, Milano, 1959, pag. 42.