Le polizze dormienti sono quelle che, pur avendo maturato un diritto di pagamento del capitale assicurato (polizze vita caso morte) o delle somme investite (polizze risparmio), non sono state liquidate dalle Imprese di Assicurazione in favore degli aventi diritto al verificarsi del caso morte dell’assicurato ovvero, nel caso di polizze di risparmio, alla loro naturale scadenza.
Pertanto, le polizze che non state riscosse restano presso le Compagnie sino allo spirare del loro naturale termine di prescrizione1.
In buona sostanza, il capitale che si riferisce a polizze non riscosse rimane in giacenza presso l’Assicurazione e possono accadere in alternativa due diverse ipotesi:
- le polizze vengono rivendicate dai legittimi beneficiari;
- le polizze cadono in prescrizione.
Come immaginabile, nel primo caso non si crea nessun tipo di problema perché la Compagnia non fa altro che svolgere la sua normale attività e, cioè, paga in favore del soggetto che è stato individuato dall’assicurato al momento della stipulazione del prodotto assicurativo.
Ma cosa accade quando le polizze non vengono pagate e il diritto al pagamento si prescrive?
Quando l’assicurato è morto da più dieci anni senza che nessuno abbia vantato un diritto di credito sulla polizza e/o senza che la Compagnia sia riuscita a rintracciare il (legittimo) titolare del diritto, il capitale deve essere devoluto al Fondo dei Rapporti Dormienti istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le cui domande sono gestite dalla Consap perché il diritto si è ormai prescritto.
Per evitare che ciò avvenga, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ha messo in evidenza alcuni piccoli suggerimenti per l’assicurato in moda da evitare il proliferare di tale fenomeno:
- conservare la documentazione contrattuale relativa alla polizza stipulata in modo da informare i propri cari e le persone interessate dell’esistenza di una polizza;
- comunicare alla Compagnia eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
- designare i beneficiari nominativamente indicando nome e cognome e altri dati personali utili per il rintracciamento perché di sovente vengono usate formule generiche come “eredi legittimi” e “eredi testamentari” che rendono difficile, se non addirittura impossibile l’individuazione dei titolari del diritto al pagamento della polizza;
- indicare oltre ai beneficiari anche altre persone a cui potersi rivolgere nel caso in cui si dovesse verificare l’evento assicurato (morte).
Attraverso questi piccoli accorgimenti sarà più facile garantire il rispetto di quanto deciso al momento della sottoscrizione del prodotto assicurativo.
1. La prescrizione è la conseguenza giuridica all’inerzia del titolare di un diritto, che, se protratta per un certo periodo di tempo, determina l’estinzione del diritto stesso.