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31
Mag 2017

La revoca del beneficio

In questo articolo si intende esaminare la questione relativa al cambio del beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita al fine di fornire non solo i riferimenti normativi ma anche qualche consiglio pratico su come rendere effettivi e vincolanti i propri desiderata.

I. I riferimenti normativi

L’art. 1921 1 c.c. disciplina la revoca del beneficio stabilendo che la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta la nomina quindi, a norma dell’articolo 1920 c.c., tramite dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento (587 c.c. e seguente, 649 c.c.).

La norma in commento chiarisce che la revoca non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del contraente né, dopo che, verificatosi l’evento assicurato, il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio e dunque dopo la sua accettazione.

È bene precisare che il diritto di revoca può essere oggetto di rinuncia, in tal caso la rinuncia al potere di revoca da parte del contraente sarà produttiva di effetti solo dopo che la compagnia abbia ricevuto notizia della rinuncia al potere di revoca e dell’accettazione del diritto al beneficio (si tratta del così detto beneficio irrevocabile).

II. Considerazioni sull’esercizio del diritto di revoca

La norma su richiamata, pur nella sua chiarezza e semplicità, è destinata nella pratica a generare problematicità applicativa.

Si pensi ad esempio all’impossibilità di revocare il beneficiario dopo la morte del contraente o ai rapporti tra il beneficiario nominato in polizza ed eventuali disposizioni testamentarie generiche istitutive di un erede universale.

a) Morte del contraente e diritto di revoca

L’ipotesi in commento rappresenta il caso in cui contraente e assicurato della polizza vita siano due soggetti diversi ed il contraente muoia prima dell’assicurato. In tale caso il contratto di assicurazione continua a produrre i suoi effetti poiché l’evento assicurato (o meglio l’evento al verificarsi del quale verrà corrisposta la prestazione assicurativa, i.e. la morte dell’assicurato) non si è ancora verificato. Di contro la morte del contraente determina la necessità di trasferire (mortis causa) la titolarità del contratto assicurativo.

Senza entrare nel merito (non essendo questa la sede) delle norme sulla successione, deve ritenersi che in caso di premorienza del contraente rispetto all’assicurato subentrino nella posizione del contraente (e, dunque, nella titolarità del contratto) gli eredi, seppure è opportuno chiarire che in tal caso gli stessi non potranno esercitare il diritto di revocare il beneficiario nominato dal contraente.

Ciò detto è opinione di chi scrive che tale diritto personale del contraente non possa essere violato e frustrato da chi subentra nella posizione di contraente ad esempio mediante l’esercizio del diritto di riscatto. Nello specifico si ritiene che qualora si acconsentisse all’esercizio del diritto di riscatto (sia esso totale o parziale) da parte del contraente subentrato si autorizzerebbe illegittimamente una violazione dei diritti del beneficiario. Quest’ultimo vedrebbe in tal modo leso (parzialmente o totalmente) il proprio diritto alla prestazione assicurativa.

Dunque al fine di rendere effettivo il diritto del beneficiario a percepire le somme di cui al contratto di assicurazione e dunque non bypassare il disposto normativo in commento, si ritiene che il contraente subentrante non possa esercitare il diritto di riscatto del contratto, a meno di un consenso da parte del beneficiario.

b) Le disposizioni testamentarie

Molto spesso gli eredi (soprattutto quando un unico soggetto viene istituito come erede universale) tendono a ritenere che l’attribuzione della qualifica erede universale possa essere considerata come nomina a beneficiario del contratto di assicurazione ovvero come revoca del beneficiario precedentemente nominato. In realtà la questione è abbastanza complessa. Difatti, pur potendo comprendere in linea astratta tale interpretazione, a parere di chi scrive per poter parlare di revoca del precedente beneficiario è necessario che via sia una indicazione espressa o quanto meno un riferimento al contratto di assicurazione sulla vita ovvero alla somma assicurata. Tale ultimo orientamento è peraltro avvalorato dalla giurisprudenza più recente.

III. Modalità di esercizio del diritto di revoca

Il diritto di revoca, se non diversamente stabilito nelle condizioni di contratto, può essere esercitato con le modalità ritenute più opportune dal contraente. Quest’ultimo potrà ad esempio inviare alla compagnia una lettera o altra comunicazione con la quale dichiara la sua intenzione di modificare il beneficiario della propria polizza vita, oppure potrà esercitare il relativo diritto con il proprio testamento.

In ogni caso ed al fine di evitare interpretazioni non conformi alla volontà del contraente si suggerisce (soprattutto nel caso di modifica mediante disposizione testamentaria) di fare espresso riferimento all’intenzione di revocare il beneficiario precedentemente nominato ad esempio individuando in maniera dettagliata gli estremi del contratto ed il soggetto che si vuole indicare come nuovo beneficiario.

Giovanna Aucone
Avvocato
PG Legal

 

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