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31
Lug 2017

La liquidazione del beneficio

A) La determinazione dei soggetti

Si è avuto modo di chiarire nei precedenti articoli1 che la liquidazione del beneficio avviene iure proprio e non iure hereditatis, in virtù della “promessa” fatta dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto di corrispondere una determinata somma al verificarsi dell’evento assicurato.

Nel caso in esame prendiamo in considerazione un contratto di assicurazione sulla vita caso morte. L’evento morte dell’assicurato rappresenta dunque il momento in cui sorgerà giuridicamente il diritto del beneficiario a ricevere la liquidazione della prestazione assicurativa e dunque le somme oggetto del contratto.

Oggetto di discussione costituiscono spesso i criteri da adottare per determinare chi sia il soggetto legittimato a ricevere la prestazione, in che misura e con quali modalità.

Risulta pacifico, se non addirittura banale, chiarire che, trattandosi di un rapporto contrattuale e di diritti che rientrano nella libera disponibilità delle parti, queste hanno la possibilità di convenire e stipulare ciò che ritengono più opportuno sia in ordine all’individuazione del soggetto/ pluralità di soggetti sia in ordine alle entità delle somme da liquidare (ad esempio stabilendo quote uguali oppure diverse). Quanto appena indicato trova applicazione indipendentemente dal fatto che il contraente abbia manifestato la sua volontà al momento della sottoscrizione del contratto o in un momento successivo, ad esempio con una comunicazione scritta alla compagnia oppure  attraverso disposizioni testamentarie.

Di contro la semplicità di quanto sopra trova la sua nemesi nell’ipotesi pur astrattamente semplice in cui il beneficiario venga indicato genericamente e dunque attraverso una categoria di soggetti determinata o determinabili. In sostanza, accanto alla previsione specifica che individua in modo puntuale il beneficiario del contratto (ad esempio una persona fisica o giuridica determinata) è possibile utilizzare espressioni che consentano di individuare il beneficiario (o i beneficiari) in quanto appartenente ad una determinata categoria (ad esempio “le fondazioni/parrocchie/enti religiosi del luogo di residenza del contraente che si occupano del sostegno all’infanzia – o ad altra opera caritatevole -, “i nipoti” “). Il caso di scuola è rappresentato dalla dizione “eredi legittimi”.

Orbene cosa succede quando il beneficiario viene indicato così genericamente?

In primo luogo l’espressione in commento evoca in maniera pacifica il concetto di successione e le disposizioni di legge applicabili in tale caso.

Bisogna però chiarire se e in che modo il richiamo al concetto generale di “eredi legittimi” sia di per sé sufficiente a determinare l’applicazione delle norme sulla successione previste dal codice civile  e soprattutto qualora lo fossero in che misura tali norme sarebbero applicabili ad un rapporto che trova la sua causa ed origine in un rapporto contrattuale inter vivos (i.e. il contratto di assicurazione).

B) Gli eredi legittimi

Quando nel contratto di assicurazione così come  nella successiva disposizione (sia essa fatta alla compagnia tramite richiesta di variazione di beneficiario oppure  tramite le disposizioni testamentarie) si legge che il beneficio dovrà essere liquidato agli eredi legittimi, la compagnia  dovrà necessariamente far riferimento alle norme dettate in materia dal codice civile al fine di individuare chi rientra in tale categoria.

Ciò detto va chiarito che la dicitura ‘eredi legittimi’ è un’indicazione generica, che determina unicamente il criterio in virtù del quale dovranno poi essere individuati i soggetti che avranno il diritto alla prestazione.

È importante chiarire che per eredi legittimi s’intende, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale2, chi nel momento storico della morte dell’assicurato riveste tale qualifica ovvero di chiamato all’eredità.

Dunque, bisognerà avere concreto riguardo a chi rivestirà il ruolo di erede, richiamando le norme codicistiche dettate in materia. Ad  esempio,  potremo avere il caso in cui un genitore scelga quale beneficiario gli ‘eredi legittimi’ ; questi ultimi però potrebbero essere al momento della liquidazione della prestazione assicurativa soggetti diversi da quelli che avevano tale qualifica al momento della sottoscrizione del contratto, (si pensi agli eventi della vita quali le nascite, i divorzi, etc.).

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che l’indicazione “eredi legittimi” rappresenta unicamente un criterio per individuare chi in astratto ha tali caratteristiche indipendentemente dagli eventi legati alla successione effettiva3.

C) Accettazione e rinuncia all’eredità.

Orbene chiarito in che modo i soggetti vadano individuati è importante precisare l’irrilevanza ai fini dell’individuazione del beneficiario di polizza dell’intervenuta accettazione o rinuncia all’eredità da parte del chiamato.

In sintesi l’accettazione o la rinuncia all’eredità rappresentano una circostanza neutra rispetto all’accettazione o rinuncia al beneficio. In pratica, ben potremmo avere casi in cui l’erede ha rinunciato all’eredità ma intende accettare il beneficio derivante dal contratto di assicurazione.

Ciò in quanto il beneficiario acquista un diritto proprio alle somme derivanti dal contratto. Tale diritto acquisito iure proprio non entra, dunque, a far parte del patrimonio ereditario rimanendo estraneo alle disposizioni testamentarie (salvo diverse indicazione contenuta nel testamento) ed alle norme relative alla devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima.

D) la Determinazione delle quote

Alla luce di quanto sopra evidenziato e dato il principio generale in virtù del quale il diritto alla liquidazione della prestazione assicurativa sorge in virtù di un contratto inter vivos (i.e. il contratto di assicurazione), deve ritenersi che non troveranno applicazione le norme in materia di successione legittima ai fini dell’individuazione del valore della quota spettante al singolo coerede.

In ragione di quanto sopra, e salvo diversa esplicita indicazione del contraente, si deve presumere che il beneficio debba essere liquidato in quote uguali fra tutti gli eredi legittimi. Ciò indipendentemente dal titolo e dalle proporzioni stabilite in materia di successione dal codice civile.

Quanto appena detto trova la sua conferma nell’orientamento giurisprudenziale prevalente.

La Suprema Corte ha, difatti, avuto modo di chiarire che “trattasi, quindi di diritto spettante al terzo designato (salvi gli effetti dell’eventuale revoca della designazione, ai sensi dell’art. 1921 c.c.) in virtù del contratto di assicurazione, che costituisce, in concorso con le norme dell’assicurazione sulla vita, la fonte regolatrice del  rapporto. Ne deriva che l’eventuale designazione dei terzi beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all’eredità, senza che rilevi la successiva rinunzia“4.

Ed ancora in questo senso, la Suprema Corte5 (con sentenza precedente) ha chiarito che la designazione generica concreta una mera indicazione di un criterio per l’individuazione del beneficiario e tale designazione non ha le caratteristiche tipiche di un negozio mortis causa (dunque la volontà di disporre di un bene dopo la propria morte).

Orbene è pacifico che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte la fonte che legittima il beneficiario a chiedere la liquidazione della prestazione assicurativa è esclusivamente di natura contrattuale.

Ciò posto è parimenti pacifico che, sulla base di tale orientamento e nel caso di indicazione dei beneficiari negli eredi legittimi, la compagnia di assicurazione non potrà prendere in considerazione il rapporto di parentela (e dunque la qualità/quantità degli eredi) che giustificherebbe il diritto a richiedere il pagamento secondo i criteri e le (diverse) quote previste dal codice civile. Ne consegue che la liquidazione dovrà avvenire per quote uguali in capo a ciascun coerede.

Corre l’obbligo di chiarire che la Suprema Corte ha espresso anche opinione contraria a quanto sopra indicato. In particolare con sentenza n. 19210/2015 la Corte di legittimità ha precisato che “il senso letterale dell’espressione erede, tanto se l’eredità sia stata devoluta ab intestato quanto se sia stata devoluta per testamento, l’evocazione con detta espressione della figura dell’erede non può che implicare un riferimento non solo al modo in cui chi abbia acquisito tale qualità e quindi alla fonte della successione, ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte”. Dunque secondo tale orientamento la prestazione assicurativa dovrebbe essere liquidata secondo le proporzioni (e dunque con quote diverse) previste dal codice civile ovvero dal testamento nell’ambito della successione.

È bene però precisare che tale orientamento è stato messo in discussione di li a poco con la già citata sentenza sempre della Suprema Corte n. 26606/2016, con cui peraltro la Corte ha ritenuto di non accogliere la richiesta del Procuratore generale di rimettere la questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte al fine di dirimere il conflitto tra le diverse decisioni della corte.

Giovanna Aucone
Avvocato
PG Legal


1. Cfr. “il beneficiario delle polizze vita” e “la revoca del beneficio”.
2. Sentenza della Cassazione n. 4484/1996, n. 6531/2006, Ordinanza delle Sezioni Unite 8095/2007.
3. Sentenza della Cassazione n. 26606/2016: La Suprema Corte ha chiarito che “nell’ipotesi in cui [i beneficiari] siano individuati con riferimento alla categoria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che in astratto, seppur con riferimento alla qualità esistente al momento della morte, siano successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla loro effettiva vocazione ”.
4. Sentenza Cassazione n. 6531/2006.
5. Sentenza Cassazione n. 4484/1996.

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