Continuiamo il nostro percorso di approfondimento delle novità con un contributo sulle nuove disposizioni relative alla collaborazione tra intermediari.
Prima di affrontare la questione relativa alle nuove disposizioni normative, preme distinguere e chiarire cosa si intende per collaborazione orizzontale e verticale.
La collaborazione verticale si ha quando il soggetto che entra in contatto con il cliente collabora “per” l’intermediario principale in rapporto di “sub mandato”. Di solito, in tali casi, il collaboratore con cui entra in contatto il cliente è un addetto all’intermediazione al di fuori dei locali commerciali di un’agenzia, broker o banca ed è iscritto nella sezione E del registro unico degli intermediari.
La collaborazione orizzontale si ha “tra” soggetti che rivestono sostanzialmente lo stesso ruolo e può essere realizzata sia da due soggetti iscritti alla medesima sezione del RUI (ad esempio due agenzie) sia a sezioni diverse (ad esempio broker e banca). In tale caso, di norma si avrà un intermediario che cura i rapporti con la compagnia di assicurazione e un altro che cura invece i rapporti con il cliente finale.
Con tale nozione, in sostanza, ci si riferisce al sistema di rapporti interni intercorrenti tra gli intermediari assicurativi, in quanto soggetti già abilitati a svolgere l’attività di intermediazione assicurativa, secondo una struttura appunto orizzontale “di collaborazione reciproca” nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa.
Precisato ciò, passiamo ad analizzare in che termini gli obblighi gravanti sugli intermediari iscritti nelle predette sezioni del RUI sono stati modificati con il Provvedimento IVASS n. 97/2020, che è intervenuto in argomento modificando la disciplina dettata dal previgente Regolamento IVASS n. 40/2018 in tema di collaborazione orizzontale e prevedendo specifici obblighi in capo agli intermediari anche nei confronti del contraente.
Quali i nuovi obblighi previsti in tema di collaborazione orizzontale per l’intermediario?
Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi relativi alle remunerazioni, ai costi e agli oneri connessi all’attività di distribuzione, il Provvedimento n. 97/2020 ha modificato l’art. 42 del Regolamento IVASS n. 40/2018, sostituendo ed ampliando il precedente comma 4, ed introducendo il nuovo comma 4-bis.
In particolare, in virtù della nuova disciplina descritta al comma 4, è previsto che la collaborazione orizzontale sia formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari che dovrà essere comunicato alle compagnie di assicurazione. Per l’effetto di tale accordo, gli intermediari si impegnano a garantire che:
a) verranno fornite al cliente tutte le informazioni relative alle remunerazioni prima della sottoscrizione del contratto;
b) verranno fornite all’impresa di assicurazione tutte le informazioni sui costi e sugli oneri collegati all’attività di distribuzione secondo quanto previsto dagli articoli 18 (“Comunicazioni in corso di contratto”) e 25 (“Estratto conto annuale”) del Regolamento IVASS n. 41/2018;
c) verrà inserita negli allegati 4 e 4-bis la corretta informativa circa lo svolgimento dell’attività di distribuzione attraverso una collaborazione di tipo orizzontale, indicando l’identità, la sezione di appartenenza ed il ruolo ricoperto dal singolo intermediario che ha preso parte alla collaborazione.
Alla luce di ciò, il contraente dovrà dunque ricevere prima della sottoscrizione del contratto un’informativa contenente
- l’esatta indicazione dei soggetti coinvolti nell’attività di intermediazione;
- i ruoli svolti da ciascuno;
- i costi dell’attività di distribuzione in caso di collaborazione orizzontale.
Giovanna Aucone
Avvocato
PG Legal