Il nostro percorso tra le novità normative si conclude con questo intervento focalizzato sulle modifiche in tema di informativa precontrattuale.
Il provvedimento IVASS n. 97/2020 ha apportato significative modifiche ed integrazioni alla precedente disciplina del Regolamento n. 40/2018 in tema di informativa precontrattuale. In particolare, dal 31 marzo 2021 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento), le compagnie assicurative e gli intermediari dovranno rispettare più stringenti previsioni riguardo le informazioni da fornire al contraente, nonché dovranno osservare ulteriori regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi. Vediamo più nel dettaglio queste previsioni.
Quali documenti dovrà ricevere il contraente dal distributore?
Perseguendo un obiettivo di semplificazione e razionalizzazione delle informazioni precontrattuali, l’IVASS ha riformulato l’art. 56 del Regolamento n. 40/2018 ed ha introdotto l’art. 68-ter – nel nuovo Capo II-bis contenente regole di comportamento relative alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi -, modificando altresì la relativa modulistica contrattuale da consegnare al contraente.
Prima della sottoscrizione della proposta o della conclusione del contratto assicurativo il contraente dovrà ricevere dal distributore le informazioni di cui all’Allegato 3. Nello specifico, le informazioni:
- sull’intermediario/impresa che entra in contatto con il contraente;
- sull’attività svolta dall’intermediario;
- sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- sugli strumenti di tutela del contraente.
Si precisa che in caso di rinnovo o di nuova stipula non dovrà essere consegnato nuovamente l’Allegato 3 salvo il caso di modifiche di rilievo.
Inoltre, i distributori dovranno consegnare al contraente:
a) la copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4 (o 4-bis per prodotti IBIPs), che contiene informazioni sul modello e sull’attività di distribuzione, nonché sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite;
b) la documentazione dell’informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalla vigente disciplina1;
c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all’Allegato 4-ter contenente indicazioni in merito alle regole generali per la distribuzione dei prodotti assicurativi e le regole supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.
Tale documentazione dovrà essere redatta in un linguaggio chiaro e sintetico che al contempo illustri in maniera esaustiva le informazioni essenziali.
In ogni caso, al fine di dimostrare l’avvenuta consegna dell’informativa, i distributori dovranno conservare un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente o la prova di aver correttamente inviato la documentazione all’indirizzo email fornito.
Per il resto, risultano invece confermati i previgenti obblighi per gli intermediari di affiggere nei propri locali o pubblicare sul proprio sito internet (se utilizzato per la promozione e collocamento dei prodotti assicurativi): (i) l’elenco con la denominazione delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario opera (anche in caso di collaborazione orizzontale); (ii) le informazioni di cui all’Allegato 3; (iii) gli obblighi di comportamento elencati dall’Allegato 4-ter.
Con riferimento, poi, ai prodotti di investimento assicurativo (anche IBIPs – Insurance-based investment products), vale a dire quei prodotti assicurativi la cui scadenza o valore di riscatto è soggetta alle fluttuazioni di mercato o ai fondi di investimento cui sono collegati, il comma 2 dell’art. 68 ter individua particolari obblighi per imprese e intermediari. Nello specifico, tenuto conto della tipologia del prodotto e del grado di conoscenza da parte del cliente, bisognerà fornire:
a) la descrizione del prodotto, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri.
b) la descrizione del rischio dovrà contenere un’elencazione dei rischi connessi all’insolvenza dell’emittente e alla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari,
c) l’esposizione del diritto di recesso e riscatto dal contratto e dell’esistenza di eventuali garanzie e/o sistemi di protezione dei premi. A tal fine, è stato previsto l’obbligo di fornire l’informativa sui costi relativi alla valutazione periodica di adeguatezza dell’offerta al contraente.
Giovanna Aucone
Avvocato
PG Legal
1. Limitatamente ai soli prodotti vita: le condizioni di assicurazione comprensive del glossario, il modulo di proposta, il DIP vita (per i soli prodotti non IPIB), il KID (per i soli prodotti IPIB) e il DIP aggiuntivo vita.