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28
Apr 2017

La nuova normativa sulla distribuzione assicurativa

Entro il 23 febbraio 2018, gli Stati Membri dovranno aver attuato la Direttiva n. 2016/97, di rifusione della precedente direttiva europea 2002/92 sull’intermediazione assicurativa.

A meno di un anno dalla data indicata, molti ancora i dubbi e le perplessità che circondano l’applicazione della nuova direttiva (c.d. IDD), anche in ragione delle sostanziali novità da essa apportate. Vediamole qui di seguito.

Innanzi tutto, il concetto di “intermediazione” o “mediazione assicurativa” viene sostituito con quello di “distribuzione”, al quale si associa il termine “prodotto” per designare i contratti di assicurazione (e/o di riassicurazione) offerti.

Non si tratta di una mera modifica terminologica di tipo estetico. L’intento dichiarato della nuova Direttiva è infatti quello di estendere l’ambito di applicazione della disciplina ogni qual volta ad essere offerti siano prodotti aventi una componente assicurativa.

A differenza del passato, infatti, la nuova Direttiva disciplina, all’articolo 24, l’ipotesi della vendita abbinata, che si realizza allorquando il prodotto assicurativo sia proposto insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso dall’assicurazione, prevedendo, in questo caso, che il distributore informi il cliente della possibilità di acquistare le due componenti separatamente, ad esempio.

Quanto alla definizione di cosa debba intendersi per “distribuzione” assicurativa, anche in questo caso l’intento di estendere il novero delle attività potenzialmente disciplinate è raggiunto. Se è vero infatti che è riaffermato il principio per cui l’attività di mera fornitura di informazioni, non accompagnata da ulteriore assistenza, nell’esercizio di un’altra attività professionale, e quella di gestione dei sinistri non sono considerate attività distributive, tuttavia il numero delle attività di distribuzione risulta esteso mediante l’inclusione della “fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto o lo sconto sul premio” , quando l’acquirente è in grado di concludere direttamente il contratto alla fine del processo.

L’espressione usata è stata ricondotta a quella dei cc.dd. siti comparatori.

Anche il numero degli operatori professionali a vario titolo definibili “distributori” è, per effetto della sopra riportata definizione, esteso.

Per la prima volta compaiono espressamente nel novero dei distributori realtà imprenditoriali generalmente lontane dall’attività di distribuzione assicurativa, quali ad es. le agenzie di viaggio e le società di autonoleggio (che pure avevano opposto qualche resistenza), come potenziali distributori di polizze assicurative nel ramo danni, soprattutto. Inoltre, anche le imprese di assicurazione sono ricomprese nella definizione di distributori quando impegnate nella vendita diretta.

A mitigare l’ampiezza della definizione – giustificata dalla necessità di assicurare a tutti i contraenti un livello di tutela uniforme, indipendentemente dalle differenze esistenti tra i canali distributivi – il legislatore comunitario ha introdotto la definizione di “intermediario assicurativo a titolo accessorio”, inteso come il professionista la cui attività principale è diversa dalla distribuzione assicurativa, ma che tuttavia fornisce determinate coperture assicurative ad integrazione del bene e/o del servizio proposto.

Sebbene l’intermediario assicurativo a titolo accessorio sia esentato dalle disposizioni di natura autorizzatoria e organizzativa contenute nella direttiva, il legislatore comunitario richiede tuttavia alle compagnie o agli intermediari che se ne avvalgano di garantire che l’intermediario a titolo accessorio si conformi, nei limiti della proporzionalità, alle regole di condotta poste a carico dei distributori, e che il contraente, prima della sottoscrizione della polizza, riceva, tra l’altro, adeguate informazioni sul prodotto.

In una prospettiva di tutela del contraente, inoltre vengono dettate delle regole minime relative all’informativa di prodotto, applicabili solo alle polizze di assicurazioni danni (delle quali sarà interessante comprendere l’ambito di applicazione, visto che circa un anno fa l’IVASS ha posto in consultazione un documento relativo alla trasparenza delle polizze danni, non ancora sfociato in un Regolamento).

Sulle polizze di assicurazione vita, invece, il legislatore comunitario non detta regole, fatta eccezione, unicamente per i “prodotti di investimento assicurativo“, intesi quali prodotti il cui valore a scadenza o di riscatto è esposto alle fluttuazioni del mercato (e.g. polizze di tipo unit, index e di capitalizzazione), rispetto ai quali il legislatore comunitario prevede, senza grande dettaglio, che le informazioni in materia soprattutto di costi e oneri siano presentate in una forma comprensibile e aggregata.

E’ tuttavia opportuno ricordare la sovrapposizione che su queste regole si verrà a creare per effetto della nuova disciplina sui PRIIPs che si prevede entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2018 e rispetto alla quale sono stati di recente emanati, da parte della Commissione Europea, i cc.dd. Technical Standards relativi alla redazione dei key information documents, che andranno a sostituire l’attuale documentazione precontrattuale.

Tra le ulteriori novità apportate dalla recente direttiva, segnaliamo, in aggiunta ad una disciplina più dettagliata sulla trasparenza in materia di commissioni percepite dall’intermediario e sulle eventuali situazioni di conflitto di interesse, la particolare attenzione riservata alla consulenza, che può essere fornita dall’intermediario sotto forma di raccomandazione personalizzata prima della vendita del prodotto, al fine di esplicitare i motivi per i quali un prodotto sarebbe più indicato ai bisogni assicurativi del cliente.

Ricordiamo inoltre come l’articolo 25 della nuova Direttiva preveda che i prodotti assicurativi siano soggetti ad un’attività di revisione continuativa per effetto della c.d. “Product Oversight Governance“, in virtù della quale le imprese e gli intermediari dovranno indicare, prima del lancio di ciascun nuovo prodotto, il c.d. “target market” al quale il prodotto è rivolto e verificare, continuativamente nel tempo, che il prodotto proposto continui ad essere coerente con la tipologia e le esigenze del target market originario per il quale il prodotto era stato originariamente pensato e proposto.

Rispetto all’ampiezza delle novità introdotte da IDD, il mercato assicurativo italiano sembra prender tempo. IVASS avrebbe aperto un tavolo per discutere degli impatti della nuova Direttiva con intermediari, ma al momento non si registrano novità di rilievo.

Il tempo tuttavia incalza e molti operatori, soprattutto imprese di assicurazioni e gruppi, starebbero intanto cercando di comprendere l’intricato quadro che verrà a crearsi il prossimo anno, quando, in aggiunta a IDD, dovrebbero poi entrare in vigore MiFid II e la disciplina sui PRIIPs.

Rispetto all’attuale quadro normativo e regolamentare vigente non si segnalano novità di rilievo che riguardino i requisiti organizzativi e professionali dei distributori, fatta salva la maggiore cooperazione prevista tra le autorità di vigilanza dei paesi di origine e di prestazione di servizi anche sulla verifica di tali requisiti, che si potrà attuare, tra l’altro, anche mediante un accordo sulla ripartizione di competenze (articolo 7).

In particolare, qualora la principale sede di attività di un distributore sia uno stato comunitario diverso da quello di origine, l’autorità dello stato ove è esercitata l’attività potrà concordare con l’autorità dello stato membro di origine di agire come se fosse l’autorità dello stato di origine, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni sui requisiti organizzativi, gli obblighi di condotta e di informazione ai contraenti, la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e l’applicazione delle sanzioni.

Non c’è dubbio che la previsione assolutamente innovativa e presumibilmente concepita allo scopo di stroncare sul nascere fenomeni di abuso del diritto, farà molto discutere, soprattutto sotto il profilo della sua concreta applicazione.

Chiara Cimarelli
Legal Director
DLA Piper Italy
www.dlapiper.com

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