In questo periodo emergenziale il Governo ha emanato alcune misure per supportare l’economia e le famiglie nello svolgimento delle varie attività anche attraverso procedure di facilitazioni e semplificazione. In tale ottica può essere visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.
Il Decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, al fine di assicurare unitarietà, organicità e compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, nonché al fine di offrire sostegno a imprese, artigiani e liberi professionisti.
Con particolare riferimento al settore assicurativo, si segnala la previsione di cui all’articolo 33 del Decreto, titolato “Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato” , che introduce previsioni volte a semplificare le modalità di conclusione dei contratti di assicurazione.
La disposizione in commento, infatti, mira a garantire la continuità nell’accesso a tale servizio e a tali prodotti da parte degli investitori, agevolando la sottoscrizione dei nuovi contratti attraverso modalità semplificate di scambio del consenso, che permettano il superamento delle difficoltà operative derivanti dall’attuale situazione emergenziale.
Si tratta, dunque, di una norma a carattere eccezionale che regola solo ed esclusivamente i contratti conclusi tra la data di entrata in vigore – 19 maggio 2020 – e la data di cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.
In particolare, l’art. 33 del Decreto prevede che i contratti conclusi in tale periodo di tempo abbiano requisiti ed efficacia del documento informatico, di cui all’articolo 20, comma 1 bis, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. (anche “Codice dell’Amministrazione digitale”).
Al riguardo, giova richiamare la definizione di documento informatico che il Codice dell’Amministrazione Digitale fornisce all’articolo 1, comma 1, lettera p), secondo cui il documento informatico è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, che, con l’apposizione della firma digitale, fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte del sottoscrittore, salvo che questi ne dia prova contraria.
La Relazione Illustrativa al Decreto precisa, inoltre, che l’art.33 del Decreto rappresenta, infatti, una deroga all’articolo 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale e, pertanto, anche in assenza della firma digitale, il consenso del contraente soddisfa il requisito della forma scritta richiesta dal D. Lgs 58/1998 (TUF) e ha l’efficacia probatoria richiesta dagli art. 2702 e 1888 del Codice Civile.
Con l’introduzione dell’art. 33, infatti, affinché il contratto sia considerato documento informatico, con tutti gli effetti che ne conseguono, è sufficiente che:
- Il cliente esprima il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo;
- Il consenso sia accompagnato da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente e faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo;
- Il contratto e tali documenti siano conservati in modo da garantirne la sicurezza, l’immodificabilità e l’integrità.
Con riferimento, poi, all’obbligo ex lege previsto di consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale, ai sensi dell’art. 33 del Decreto, tale obbligo si ritiene adempiuto anche mediante la messa a disposizione della documentazione obbligatoria su supporto durevole, vale a dire su uno strumento che consenta di memorizzare informazioni in modo che siano accessibili al contraente, anche per futura consultazione, e che ne consenta la riproduzione inalterata.
In ogni caso, la copia del contratto e la relativa documentazione informativa dovranno essere consegnate al contraente alla prima occasione utile, al termine dello stato di emergenza.
Da ultimo, le stesse modalità sopra descritte potranno essere utilizzate dal contraente per l’esercizio dei suoi diritti ex legge previsti, derivanti dal contratto.
Si deve dunque ritenere che tale modalità potrà essere utilizzata, a mero titolo di esempio, per l’esercizio del diritto di revoca della proposta, del diritto di recesso o per attivare/disattivare eventuali opzioni contrattuali.
In altri termini, nel corso del periodo emergenziale, i contraenti di una polizza assicurativa potranno concludere il contratto di assicurazione in via semplificata, mediante l’invio di una mail, accompagnata da copia del documento d’identità del contraente e copia del contratto e continuare a usare la stessa modalità per esercitare i propri diritti contrattuali.
Emerge chiaramente come la disciplina su esposta operi principalmente nell’interesse della clientela al dettaglio, tendenzialmente maggiormente esposta alle limitazioni derivanti dal perdurare dello stato emergenziale, poiché non sempre dotata degli strumenti informativi e tecnologici necessari per la conclusione a distanza dei relativi contratti.
Giovanna Aucone
Avvocato
PG Legal