Col supporto di esperti qualificati, questa sezione ha l’obiettivo di esplorare periodicamente gli aspetti fiscali e legali correlati al mondo delle polizze vita, offrendo informazioni per chiarire dubbi e approfondire argomenti che possono essere utili nella quotidianità.
Partiamo da un focus sui beneficiari delle polizze vita, una delle figure principali del contratto di assicurazione. Abbiamo chiesto all’avvocato Giovanna Aucone di PG Legal di farci da guida in questo viaggio alla conoscenza di questa figura contrattuale.
Il primo contributo pone l’attenzione sugli aspetti normativi legati alla definizione del beneficiario.
Il beneficiario delle polizze vita
La nomina
Come riportato nell’articolo 1920 (3° comma) del codice civile1, nel caso delle polizze vita l’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi nel senso che il beneficiario (o i beneficiari) non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (per diritto proprio) in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato.
Il vincolo giuridico gravante sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario (o dei beneficiari) da parte del Contraente. La morte dell’Assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos (tra vivi) e non mortis causa (a causa di morte).
L’articolo 1921 del codice civile2, invece, regolamenta la revoca del beneficio stabilendo che la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo 1920. Da questi due articoli emerge che con il testamento il contraente può designare, se non l’ha fatto nel contratto, il beneficiario di una polizza, ma può anche revocarlo nominandone uno nuovo.
Pertanto in caso di decesso dell’assicurato non si tratta di aprire una successione legittima o testamentaria, ma di pagare determinate persone indicate dal contraente come beneficiari di una prestazione. Per effetto della designazione, il beneficiario acquista il diritto all’indennizzo. All’avverarsi dell’evento dedotto in contratto, sorgerà correlativamente in capo all’assicuratore l’obbligo di pagamento direttamente nei confronti del beneficiario.
Questi acquista il diritto a titolo originario, per effetto della stipulazione e suo favore, non a titolo ereditario.
Il beneficiario acquista il proprio diritto al momento della morte o della sopravvivenza dell’Assicurato (a seconda che si tratti di assicurazione vita o morte).
La revoca
“La designazione del Beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il Contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore”. Come detto per la revoca sono richiesti gli stessi poteri e requisiti richiesti per la designazione. Essa:
- è un diritto personale del contraente pertanto non potrà essere esercitato dagli eredi, né tanto meno dai creditori del contraente ovvero dal curatore del contraente fallito;
- può essere espressa o implicita (dunque attraverso disposizioni successive che in quanto incompatibili rendono inapplicabile la disposizione più risalente nel tempo);
- può essere irrevocabile (nel qual caso il contraente rinuncia al potere di revocare e il beneficiario accetta la propria nomina).
La decadenza
L’art. 19223 disciplina l’ipotesi della decadenza dal beneficio statuendo in sintesi che il beneficiario perde tale diritto:
- qualora attenti alla vita dell’assicurato;
- nelle ipotesi previste dall’art. 800 c.c. ovvero nelle ipotesi previste per la revoca della donazione (ingratitudine e sopravvenienza dei figli).
Giovanna Aucone
Avvocato
PG Legal
1. “È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del Beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il Beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.
2. “La designazione del Beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. Se il Contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore”.
3. La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall’art. 800 c.c..