Iniziamo il percorso di approfondimento delle novità normative che entreranno in vigore a marzo 2021 con un contributo sulle regole di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo.
Con il Provvedimento IVASS n. 97/2020 è stata attribuita notevole centralità alla tematica relativa alle regole di comportamento cui il distributore deve attenersi nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa, con particolare riguardo ai così detti prodotti di investimento assicurativo (IBIPs).
È stato, infatti, introdotto un nuovo Capo, il Capo II-bis avente ad oggetto “Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi”.
In tale contesto assume particolare rilevanza la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza che il distributore è chiamato ad effettuare.
Ci si chiede, pertanto, in cosa debba consistere tale valutazione e cosa il contraente debba aspettarsi dal distributore, sia nel caso in cui il distributore fornisca consulenza sui prodotti di investimento assicurativo, sia nel caso di vendita senza consulenza.
In cosa consiste la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza?
Deve, in primo luogo, precisarsi come i sostantivi appropriatezza e adeguatezza pur sembrando, di fatto, dei sinonimi, siano in realtà due cose diverse:
- la valutazione di appropriatezza (appropriateness test) ha la funzione di appurare che il cliente abbia compreso i rischi e la complessità insiti nell’investimento e che possa contare su una misura adeguata di esperienza e consapevolezza per farlo. Questa valutazione è particolarmente necessaria quando l’investitore effettua in maniera autonoma delle transazioni su strumenti finanziari;
- la valutazione di adeguatezza (suitability test) aggiunge agli aspetti precedenti anche la verifica che l’investimento sia allineato agli obiettivi del risparmiatore, alla sua capacità di sopportare i rischi e al suo orizzonte temporale. La valutazione di adeguatezza è necessaria quando l’investimento viene effettuato nell’ambito di un rapporto di consulenza finanziaria.
La distribuzione con consulenza
Quali sono dunque le domande che devono essere poste ai fini della valutazione di adeguatezza?
Per le vendite con consulenza, l’articolo 68-novies specifica le informazioni che il distributore deve richiedere al contraente per valutare – oltre alle esigenze e richieste del cliente – se il prodotto è adeguato. A tal fine l’intermediario dovrà dotarsi di politiche e procedure interne volte a realizzare lo scopo.
L’articolo in commento impone al distributore di richiedere informazioni in merito:
- all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle aspettative, tenendo conto dei termini di durata e copertura, di eventuali coperture già in essere, del tipo di rischio delle caratteristiche e della complessità del singolo contratto proposto;
- alle conoscenze e esperienze necessarie nell’ambito di investimento rilevante in relazione al tipo specifico di prodotto raccomandato;
- alla situazione finanziaria inclusa la capacità di sostenere perdite;
- agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza di rischio.
All’esito della valutazione il contraente riceverà una dichiarazione in cui viene spiegato che il prodotto venduto è coerente con le richieste ed esigenze del cliente e di adeguatezza (art. 68-decies). Con tale ultima dichiarazione il contraente riceverà indicazioni in merito
– alla consulenza prestata;
– alle ragioni per cui quel prodotto corrisponde alle preferenze, alle esigenze ed alle altre caratteristiche del contraente.
La distribuzione senza consulenza
Quali sono dunque le domande che devono essere poste ai fini della valutazione di appropriatezza?
Per le vendite senza consulenza, l’articolo 68-undecies prevede l’obbligo di valutare
- l’età;
- lo stato di salute;
- l’attività lavorativa, il nucleo familiare;
- le aspettative in relazione al contratto tenuto conto della copertura e della durata, di eventuali altre coperture assicurative, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;
- informazioni circa la conoscenza del prodotto specifico.
Dunque viene esclusa da tale valutazione l’analisi della situazione finanziaria, che è propria delle sole vendite con consulenza.
Fermo restando l’obbligo di rilascio della dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente, è prevista, in coerenza con la normativa europea, la possibilità di vendere un prodotto ritenuto non appropriato o in relazione al quale non sono state fornite informazioni sufficienti per valutarne l’appropriatezza.
In tale caso (prodotto non appropriato o assenza totale o parziale di informazioni) il distributore dovrà informare il contraente, mediante il rilascio di apposita dichiarazione con la quale si dovrà dare atto dell’impossibilità di effettuare completamente o parzialmente la valutazione di appropriatezza.
Giovanna Aucone
Avvocato
PG Legal