Lo strumento polizza vita “unit linked” può essere vantaggiosamente utilizzato anche da società commerciali, non solo da persone fisiche. Di seguito parliamo di contratti aventi come contraente la società, come assicurato un amministratore e come beneficiaria la società stessa.
La polizza può soddisfare molteplici esigenze allo stesso tempo:
- investimento in attività finanziarie della liquidità eccedente la gestione ordinaria;
- assicurare la società per la perdita di un uomo “chiave” per la gestione aziendale, un amministratore o anche un dirigente o altro dipendente la cui scomparsa causerebbe ingenti danni al patrimonio sociale.
Imposte dirette e redditi inclusi nella polizza
I redditi inclusi nei capitali corrisposti dalla compagnia in caso di riscatto/rimborso concorrono a formare il reddito d’impresa della società (contraente riscattante o beneficiaria), ai sensi degli artt. 6 e 81 TUIR. Di converso, questi redditi non subiscono la ritenuta a titolo di imposta sostitutiva da parte della compagnia ex art. 26-ter DPR n.600/73, in quanto quest’ultima è richiesta solo in caso di corresponsione di redditi di capitale e non d’impresa.
Imposte dirette e premio pagato dalla società
Il premio pagato dalla società costituisce un elemento dell’attivo dello stato patrimoniale. Infatti, il premio pagato per una “unit linked” è assimilabile all’investimento in un’attività finanziaria, per cui non può essere iscritta nel conto economico tra i costi1.
Premio per il rischio demografico – inerenza e deducibilità
Al limite, può essere iscritta tra i costi l’eventuale componente di premio che copre il “puro” rischio demografico, che potrebbe essere inclusa nella polizza unit linked come copertura complementare. In questo caso, a fronte di un costo predeterminato, la compagnia si obbligherebbe a pagare anche una somma la cui quantificazione sarebbe legata a parametri attuariali/demografici e non alla performance del portafoglio finanziario2. Pertanto, questa componente di premio non potrebbe essere considerata un’attività finanziaria da iscrivere nell’attivo ma andrebbe contabilizzata tra i costi. La deducibilità fiscale di questa componente sarebbe comunque subordinata alla condizione d’inerenza all’attività aziendale (art. 109, comma 5 TUIR).
Sul punto, dottrina e giurisprudenza si sono espresse più volte. Tra gli altri, a favore della deducibilità è l’ADC (Associazione Dottori Commercialisti) di Milano, con la Norma di Comportamento n. 154. Secondo questo documento, con la stipula del contratto assicurativo volto a coprire il rischio morte o infortunio dell’amministratore, la società ha come fine la tutela degli interessi del patrimonio aziendale, minacciati dal verificarsi di tali sinistri; pertanto, tale cautela, ancorché onerosa, costituisce un atto pienamente giustificato sotto il profilo economico e civilistico. Contra, invece, la recente Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia (Sentenza n. 615/2018), che nega l’inerenza del premio per l’assicurazione vita dell’ amministratore, in quanto quest’ultimo non sarebbe un “fattore produttivo di reddito”. Una considerazione questa alquanto “sconcertante”, se si pensa che già Adam Smith, nel 17763, includeva il “Lavoro” tra i tre fattori della produzione, insieme a “Capitale” e “Terra”. Ma le conclusioni poco felici della CTR Lombardia non finiscono qui. Infatti, si legge nella sentenza che “pare evidente che non vi sia diretto rapporto tra l’evento morte dell’amministratore, che può ben venire a carica cessata, e lo svolgimento dell’attività dell’impresa”. Anche questa conclusione non è condivisibile perché, come evidenziato dall’ADC, il collegamento tra morte dell’amministratore e attività dell’impresa risiede nei possibili danni che la perdita del “key man” dell’azienda può causare al patrimonio sociale negli anni di permanenza in carica. Inoltre, è evidente che la morte improvvisa di un uomo chiave può essere molto più dannosa della cessazione naturale per decorrenza dei termini del mandato o di un’uscita anticipata negoziata con la società. Da ultimo, va da sé che, a fronte della deducibilità del premio, la remunerazione del capitale a copertura del rischio demografico in caso morte sarà tassato in capo alla società beneficiaria come sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 3 TUIR4.
Altre imposte
Le polizze sottoscritte dalle società commerciali non rientrano nell’ambito dell’imposta sulle riserve matematiche. Infatti, come sottolineato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/2012, questa riguarda esclusivamente le polizze che generano redditi assoggettabili all’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter DPR n. 600.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo annuale, la compagnia assicurativa deve applicare l’aliquota dello 0,2% anche alle polizze sottoscritte da società commerciali, ai sensi dell’art. 13, comma 2-ter Tariffa DPR n. 642/72 (imposta che viene ri-addebitata ai clienti). Tuttavia, la nota 3 all’art. 13 citato pone un limite annuale di 14.000 euro per il bollo dovuto per polizze sottoscritte da soggetti diversi dalle persone fisiche. Si ritiene che detto limite annuale deve intendersi riferito complessivamente a tutte le polizze sottoscritte con la stessa compagnia e non per ciascuna polizza, secondo l’interpretazione data dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/2012.
Domenico Rinaldi
Dottore Commercialista
PG Legal
1. Vedi Stefano Zagà, I diversi profili di rilevanza reddituale dell’«impiego finanziario» in polizze assicurative del trattamento di fine mandato degli amministratori, Diritto e Pratica Tributaria, n. 2/2008. G. Vasapolli. A. Vasapolli, Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa, RT Editore, 2019.
2. Vedi Stefano Zagà, op. cit.; AA.VV., M. Annechino, Le Assicurazioni private, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, (a cura di) G. Alpa, Torino, 2006.
3. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Londra, 1774.
4. Art. 88, comma 3 TUIR: “Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le indennita’ conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86”.