La somma che spetta al beneficiario di una polizza vita in caso di morte dell’assicurato non rientra di default nell’asse ereditario. Perciò, come confermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 15 ottobre 2018, ai fini della revoca dell’indicazione del beneficiario attraverso disposizioni testamentarie, è necessario che il testamento riporti una indicazione espressa o un riferimento chiaro al contratto di assicurazione.
In questo articolo, facciamo il punto sulla designazione e la revoca del beneficiario nelle disposizioni testamentarie con l’avvocato Giovanna Aucone.
1. La Successione e i contratti di assicurazione sulla vita
L’articolo 457 c.c. dispone che “l’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.
Il codice civile distingue tra successione:
- Testamentaria, che si configura nel momento in cui il de cuius ha già stabilito ed individuato i soggetti in favore dei quali verrà trasferito il suo patrimonio ed i rapporti giuridici ad esso facente capo, redigendo il proprio testamento;
- Legittima, interamente regolata dalle norme di legge, che si applica in mancanza di un testamento o quando il de cuius abbia disposto con testamento solo parzialmente del proprio patrimonio;
- Necessaria, che è quella che concerne i legittimari, ovvero coloro che sono legittimati ad avere una quota dell’eredità. Tale successione si verifica, di regola, quando il de cuius ha disposto un testamento, ledendo però la quota di coloro (c.d. “legittimari”) che avevano diritto ad una parte dell’eredità o a una parte dei beni ereditari.
Le norme dettate in materia di successione trovano limitata e particolare applicazione nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita, in cui più soggetti del rapporto assicurativo possono coincidere o meno.
Gli artt. 1920-1922 c.c. disciplinano il c.d. “beneficio”, ovvero la possibilità di stipulare validamente un contratto di assicurazione a favore di un terzo.
In particolare, l’art. 1920 dispone che “la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente”.
Orbene, il primo elemento da evidenziare è l’estraneità del beneficiario alle norme in tema di successione. Il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’assicurato non rientrano nell’asse ereditario del de cuius e, di conseguenza non troveranno applicazione tutte le norme in materia di successione.
L’obbligazione di pagamento che incombe sull’assicuratore deriva esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione dei beneficiari.
2. La designazione del beneficiario
È importante evidenziare che il beneficiario può essere individuato attraverso l’indicazione di un soggetto determinato (ad es. nomino Tizio beneficiario del contratto) ovvero determinabile. Con tale espressione ci si riferisce generalmente agli eredi legittimi o testamentari. Conseguentemente, per l’individuazione concreta delle persone si dovrà avere riguardo ai criteri per la successione mortis causa.
L’art. 1921 c.c. prevede la revoca del beneficio, stabilendo che la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta la nomina, a norma dell’articolo 1920 c.c., quindi tramite dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento.
La norma in commento chiarisce che la revoca non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del contraente né, dopo che, verificatosi l’evento assicurato, il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio.
Quid iuris sul rapporto intercorrente tra gli eredi nominati nel testamento e gli eredi legittimi indicati nel contratto assicurativo?
Nello specifico, chi è stato nominato erede di un testamento ha diritto a ottenere il riscatto della polizza vita?
3. L’ordinanza n. 25635 del 15 ottobre 2018
L’istituto della revoca del beneficiario è molto importante, soprattutto se si ha riguardo ai rapporti con un eventuale testamento.
Molto spesso gli eredi (soprattutto quando un unico soggetto viene istituito come erede universale) tendono a ritenere che l’attribuzione della qualifica erede universale possa essere considerata come una nomina a beneficiario del contratto di assicurazione.
Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, invece, una volta individuato il beneficiario, l’indennizzo di cui alla polizza fuoriesce dall’asse ereditario. Dunque, se il riferimento alla polizza è alla categoria degli “eredi legittimi”, la successiva istituzione come “erede” universale nel testamento non vale come revoca della disposizione, che ha carattere contrattuale e non successorio.
In questo senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25365 del 15 ottobre u.s., abbracciando un orientamento già maggioritario.
a. Il caso
La ricorrente veniva nominata come erede universale nel testamento olografo della contraente di una polizza vita. Nel contratto di assicurazione stipulato dalla de cuius si indicavano, quali beneficiari, gli “eredi legittimi” dell’assicurata.
Pertanto, la ricorrente chiamava in causa la compagnia assicurativa, al fine di vedersi riconoscere il diritto alle prestazioni derivanti dalla polizza assicurativa, sulla base del fatto che l’istituzione di un erede testamentario universale integrasse la revoca della precedente designazione del beneficiario nella persona degli eredi legittimi.
Le Corti di merito accoglievano il ricorso, assumendo che l’articolo 1921 c.c. consentisse al contraente di revocare la designazione del beneficiario attraverso il testamento. In particolare, ad avviso della Corte di appello di Trento, la redazione di un testamento successivo “assume chiara valenza di revoca dell’originario beneficiario, individuato negli eredi legittimi”, anche se nessun riferimento veniva fatto alla polizza.
b. Le precedenti pronunce della Corte in materia
Da diversi anni, la Corte di Cassazione era solida sul principio in base al quale, nel contratto di assicurazione caso morte, il beneficiario acquista un diritto iure proprio di matrice contrattuale, che non entra a far parte del patrimonio ereditario e che, quindi, non può essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; “sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto” (Cass. 26606/2016; Cass. 9388/1994; Cass. 6531/2006).
c. La pronuncia della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ribaltava le pronunce delle Corti di merito, consolidando i principi su esposti.
In particolare, secondo la Corte “la designazione del beneficiario non si realizza attraverso la modificazione della generica categoria degli eredi legittimi, ma attraverso una specifica individuazione di un nuovo soggetto beneficiario. […] Escluso che l’attribuzione del diritto avvenga in applicazione e per effetto della disciplina che regola la successione ereditaria, il riferimento contenuto in tale clausola integra un criterio di determinazione per relationem dei beneficiari in funzione della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, non incidendo sulla fonte del diritto”.
In aggiunta a quanto sopra, la Corte ha poi statuito che anche se l’art. 1920 c.c. consente di revocare l’indicazione del beneficiario per testamento, tale revoca, per produrre effetto, deve essere esplicita.
Tale requisito era manchevole nel testamento de quo, in cui non veniva mai menzionata la polizza vita.
In sostanza, se nel testamento non si fa riferimento alla polizza e il testatore semplicemente nomina i propri eredi, questa designazione di per sé non vale come revoca del beneficiario indicato nella polizza.
Pertanto, anche se la stesura del testamento è successiva alla stipulazione del contratto assicurativo, non si può interpretare la nomina di un erede testamentario come implicita revoca dell’indicazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari.
4. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, si può sintetizzare quanto segue:
- il diritto all’indennizzo spettante al beneficiario è un diritto autonomo ed estraneo al diritto successorio;
- il diritto alla prestazione, che rinviene la sua fonte direttamente nel contratto di assicurazione, nasce direttamente in capo al beneficiario iure proprio;
- ai fini della revoca dell’indicazione del beneficiario è necessario che vi sia una indicazione espressa o quanto meno un riferimento al contratto di assicurazione nel testamento;
- con la designazione, la somma assicurata spetta solo ed esclusivamente al beneficiario.
Giovanna Aucone
Avvocato
PG Legal